Azione rappresentativa a tutela dei consumatori: le nuove norme e le tutele applicabili

Azione rappresentativa a tutela dei consumatori: le nuove norme e le tutele applicabili
Dal 25 giugno 2023 sono pienamente efficaci ed applicabili le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.28 (il “Decreto”) che recepisce la Direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (la “Direttiva”).
Il Decreto introduce, dunque, nel nostro ordinamento due nuove importanti procedure collettive, l’azione rappresentativa inibitoria e l’azione rappresentativa compensativa, volte ad ottenere l’adozione di provvedimenti nei confronti di imprese e professionisti che violino specifiche previsioni del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206) e/o di previsioni normative dell’Unione europea indicate nell’allegato del Decreto (tra cui la c.d. Direttiva sul commercio elettronico), che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori.  
La Direttiva: finalità e ambito di applicazione

La Direttiva ha la finalità di implementare la tutela degli interessi collettivi dei consumatori in molteplici settori del diritto e dell'economia, quali la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia e le telecomunicazioni e si applicherà alle azioni rappresentative intentate contro pratiche illecite (violazioni) da parte di qualsiasi professionista, definito come qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale

A seguito dell’avvenuta attuazione della Direttiva vengono apportate ulteriori modifiche al Codice del consumo attraverso l’introduzione di dodici nuovi articoli (dal 140 ter- 140 quaterdecies), che andranno ad aggiungersi alle attuali azioni esperibili dai consumatori a tutela dei propri interessi.

Si evidenzia che a partire dal 25 giugno 2023, la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori è abrogata e sostituita dalla direttiva sulle azioni rappresentative.
La direttiva relativa ai provvedimenti inibitori continuerà ad applicarsi soltanto alle azioni rappresentative intentate dagli enti legittimati prima del 25 giugno 2023

Legittimazione ad agire: azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera

Il nuovo articolo 140 quarter del Codice del consumo, attribuisce la legittimazione a intentare dinanzi al giudice italiano azioni rappresentative per conto dei consumatori, finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio o compensativo:

  1. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’apposito elenco elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  2. Agli organismi pubblici indipendenti nazionali designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
  • Agli enti designati in un altro Stato membro e iscritti in un apposito elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea (ai sensi della direttiva UE 2020/1828).

Per quanto concerne, invece, le azioni rappresentative transfrontaliere (esperibile innanzi  al  giudice  italiano  da uno   più  enti legittimati di altri Stati membri), l’art. 140 quinquies del Codice del consumo, dispone che, sono legittimati ad intentare le suddette azioni gli enti che siano in possesso di specifici requisiti ed abbiano ottenuto l’iscrizione in una sezione ad hoc dell’elenco elaborato e tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché gli organismi pubblici indipendenti nazionali designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;

La nuova azione rappresentativa è, dunque, esperibile soltanto dai suddetti enti legittimati, che dovranno essere in possesso di determinati requisiti previsti dal Decreto.

I Provvedimenti adottabili

Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di:

  1. provvedimenti inibitori: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione  delle disposizioni di cui all'allegato del Decreto e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.
  2. Provvedimenti compensativi: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la  sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di  cui all'allegato del Decreto.

Le ulteriori novità introdotte nel Codice del consumo

Nel dettaglio, il nuovo art. 140 ter comma 3 e 4 del Codice del consumo, introdotto con il Decreto in esame, dispone che l'azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate e che la cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.

Infine, è di rilevante importanza evidenziare il contenuto dell’art. 140 septies, il quale precisa che le azioni rappresentative previste dalla nuova normativa possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti.

Avv. Gianmarco Rizzo

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori