In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario, che non risulti né prenditore né giratario dello stesso, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia a lui pervenuto abusivamente.
Né l’assegno può valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all’ordine, non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31879 pubblicata il 6 dicembre 2019.
Avv. Daniele Franzini