Con la Sentenza del 10 dicembre 2025 (causa T-1129/23), il Tribunale dell’Unione europea ha confermato l’infrazione di Intel, relativa all’art 102 TFUE, per aver posto in essere le c.d. “naked restrictions” nei confronti di Acer e Lenovo, al fine di ritardare e limitare la commercializzazione dei PC equipaggiati con processori AMD. Pur riconoscendo la natura anticoncorrenziale di tali condotte e la legittimità della quantificazione operata dalla Commissione, i Giudici hanno comunque ritenuto opportuno ridurla di oltre un terzo, in ragione della (i) limitata portata economica delle pratiche effettivamente accertate; e (ii) assenza di continuità, dato il significativo intervallo temporale (12 mesi) intercorso tra alcune di esse. Inoltre, la citata sentenza ribadisce la portata del giudicato e il ruolo della giurisdizione illimitata del Tribunale europeo nel garantire la proporzionalità delle ammende irrogate per violazione della normativa antitrust.
La vicenda Intel rappresenta uno dei casi più significativi nell’ambito del diritto antitrust europeo. Dopo oltre quindici anni di contenzioso, il Tribunale dell’Unione europea è intervenuto nuovamente nella vicenda, confermando la responsabilità del colosso per abuso di posizione dominante nel mercato dei microprocessori x86, ma ricalibrando in modo più preciso l’entità della sanzione pecuniaria (ri)irrogata nei confronti di Intel.
La controversia nasce dalla decisione della Commissione del 2009, con cui veniva accertato che Intel, tra il 2002 e il 2007, aveva adottato una strategia escludente nei confronti della concorrente AMD, anche attraverso accordi e incentivi economici diretti a produttori come HP, Acer e Lenovo per ritardare o limitare la commercializzazione di computer con processori AMD.
Per tali condotte la Commissione aveva imposto a Intel una sanzione di oltre un miliardo di euro.
Con la sentenza del 26 gennaio 2022 Intel Corporation/Commissione, tuttavia,, i giudici europei avevano annullato la parte della decisione relativa agli sconti condizionati, lasciando definitivamente attive solo tre (delle otto) condotte contestate a Intel, concernenti le restrizioni dirette alla commercializzazione di prodotti AMD, denominate “naked restrictions”.
Proprio sulla base dell’accertamento delle neked restrictions, ormai coperto dal giudicato, la Commissione - con decisione C(2023)5914 final - aveva rideterminato la sanzione (da 1,06 miliardi) alla minor somma di 376,3 milioni di euro (“Decisione”).
Avverso a quest’ultima Decisione, Intel Corporation presentava ricorso al Tribunale Europeo, instaurando così la causa T-1129/23; poi conclusasi con la recentissima sentenza del 10 dicembre 2025 (“Sentenza”).
Orbene, nella Sentenza, il Tribunale ha preliminarmente (i) confermato che la Commissione era pienamente competente a intervenire sulle condotte residue, senza dover riesaminare da capo la giurisdizione o la natura dell’infrazione, in quanto la parte relativa alle naked restrictions era ormai definitiva e non più contestabile; (ii) escluso che fosse necessaria una nuova comunicazione degli addebiti, evidenziando che Intel era stata messa in grado di comprendere i criteri con cui la Commissione aveva inteso ricalcolare la sanzione e che, pertanto, i suoi diritti di difesa non erano stati compromessi.
Sul piano sostanziale, invece, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione aveva applicato correttamente tanto i criteri delle Linee guida del 2006, per la determinazione del valore delle vendite, quanto il fattore di gravità delle condotte, che il moltiplicatore di durata dell’infrazione. Infatti, secondo il Tribunale, la gravità della condotta deve considerarsi significativa, in quanto le restrizioni realizzate da Intel risultavano (i) apertamente anticoncorrenziali; (ii) poste in essere da un’impresa in posizione dominante; e (iii) realizzate in un mercato già caratterizzato da elevate da barriere all’ingresso; e, in tale contesto, (iv) mirate a danneggiare l’unico effettivo concorrente.
Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, fosse necessario un aggiustamento dell’importo finale della sanzione, così da riflettere con maggiore precisione la concreta portata economica dell’infrazione residua.
In particolare, il Tribunale europeo ha ritenuto opportuno ridurre la sanzione in ragione di due elementi rilevanti: (i) il numero limitato di prodotti interessati dalle restrizioni; e (ii) il fatto che le diverse condotte non fossero continuative, ma separate da un intervallo di circa dodici mesi.
Pertanto, pur non rimettendo in discussione la metodologia di calcolo della sanzione operata dalla Commissione, il Tribunale ha ritenuto equo tener dare maggior peso a questi due elementi, riducendo così l’ammenda del 37% e fissandola a 237.105.540 euro.
In conclusione, la Sentenza torna a confermare (i) la responsabilità antitrust di Intel per le restrizioni; (ii) la competenza della Commissione a sanzionare ciò che è stato definitivamente accertato in sede giudiziaria; (iii) la prerogativa (e gli ampi poteri) del Tribunale europeo di intervenire sulla quantificazione della sanzione, per renderla più aderente alla materialità dell’illecito; nonché (iv) l’importanza di parametri proporzionati e di una valutazione concreta della gravità e dell’estensione effettiva delle condotte rimaste;