Recupero Crediti: Accesso alle banche dati da parte del creditore

Recupero Crediti: Accesso alle banche dati da parte del creditore
Il creditore istante ai sensi del secondo comma dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. può chiedere di essere autorizzato ad accedere direttamente alle banche dati della p.a. od alle quali quest’ultime possono accedere, ed all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, fino alla pubblicazione sul portale dei servizi telematici del ministero della giustizia dell’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Lo ha stabilito il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 231 del 20.4.2018.
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