Riconoscimento del cd danno comunitario in caso di abuso del contratto di somministrazione di lavoro da parte della pubblica amministrazione

Riconoscimento del cd danno comunitario in caso di abuso del contratto di somministrazione di lavoro da parte della pubblica amministrazione

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla L. n. 183 del 2010, artt. 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 446 del 13 gennaio 2021.

 

Il caso

Un lavoratore dopo essere stato inviato in missione presso una azienda ospedaliera sulla base di plurimi contratti di somministrazione a termine adiva il Tribunale di Aosta per accertare la natura irregolare della somministrazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda che, tuttavia, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino nella parte in cui aveva condannato l'Asl al risarcimento del danno rivendicato dal lavoratore.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

 

La decisione della Corte

Nell'accogliere il ricorso di legittimità, la Corte di Cassazione ha ricordato che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela affermato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di reiterazione illegittima o abusiva di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge. 183 del 2010, artt. 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario salva la prova del maggior pregiudizio sofferto che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto.

La Cassazione ha quindi ricordato che la disciplina della somministrazione è stata da ultimo regolata a livello europeo con la direttiva 2008/104/CE il cui recepimento, stabilito al 5 dicembre 2011, è stato attuato nell'ordinamento nazionale con d.lgs. 24/12. 

La sentenza della Corte di Appello è stata quindi riformata in quanto ha erroneamente escluso l'agevolazione probatoria di cui all'articolo 32, comma cinque, legge 183/2010 pur avendo accertato la sussistenza di una pluralità di contratti di somministrazione nulli ex articolo 21, comma 4 legge 183/2001.

 

Avv. Francesca Frezza

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