WhatsApp “vietato” ai minori di 16 anni

WhatsApp “vietato” ai minori di 16 anni
Pochi giorni ci separano ormai dal prossimo 25 maggio, data in cui scadrà il periodo di transizione del Regolamento n. 679/2016 e lo stesso diverrà direttamente efficace nei singoli Stati membri.

È di questi giorni la notizia – che giunge da WABetaInfo, tramite un tweet sul proprio profilo – che WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma per smartphone creata nel 2009 e facente parte dal 2014 del gruppo Facebook Inc., dall’11.5.2018 ha elevato la soglia d'età per l’utilizzo del servizio ai 16 anni.

Attualmente, i termini d’uso dell’applicazione consentono l’accesso sin dai 13 anni: trattasi di una previsione in linea con quanto previsto dal Children’s Online Privacy Protection Act, la normativa statunitense sulla raccolta dei dati personali dei minori in vigore da oltre vent'anni. Tale scelta risponde all’esigenza di assicurare la piena conformità del trattamento di dati personali effettuato per la fornitura del servizio alla previsione introdotta dall’articolo 8 del nuovo Regolamento che prevede la soglia dei 16 anni per “l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori”. Per i soggetti di età inferiore, il trattamento sarà ritenuto lecito soltanto se e nella misura in cui venga prestato il consenso dal titolare della responsabilità genitoriale: non si tratta, pertanto, di un divieto assoluto per tale categoria di soggetti. Ci si domanda, a questo punto, in che modo WhatsApp porrà in essere la verifica dell’età anagrafica e se mediante la richiesta di rilascio di documenti di identità.

Dalle ultime notizie circolate in rete, il nuovo sistema di accesso alla piattaforma in parola dovrebbe prevedere, in caso di richiesta proveniente da un soggetto di età inferiore ai 16 anni, l’indicazione del contatto – indirizzo di posta elettronica -  dell’esercente la potestà genitoriale, al fine di procedere alla richiesta di autorizzazione, sistema questo che fa sorgere alcuni dubbi in merito alla veridicità delle informazioni riportate dal minore al fornitore del servizio (potrebbe essere indicato qualsiasi indirizzo, qualsiasi nome).

In ogni caso, valga ricordare come lo stesso articolo 8 preveda la possibilità per gli Stati membri di stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni: il quadro è dunque inevitabilmente destinato a cambiare, e tanto in base alle normative di recepimento dei singoli ordinamenti.

Avv. Vincenzo Colarocco

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