Violazioni di diritti di proprietà intellettuale: risarcimento dei danni punitivi?

Violazioni di diritti di proprietà intellettuale: risarcimento dei danni punitivi?

Internet e le nuove tecnologie digitali stanno trasformando il mondo in cui viviamo ed in particolare si sta assistendo all'affermarsi di nuovi modelli di business . A tal proposito, la Commissione Europea è nel pieno dell'iter legislativo per la creazione di un mercato unico digitale, le cui principali priorità sono l'ammodernamento della legge sul copyright ed il funzionamento delle piattaforme online .

Alcuni studi hanno infatti accertato che il fenomeno della pirateria online ha un notevole impatto negativo –soprattutto in termini di introiti– sull'industria creativa (ie industria cinematografica). In tale contesto, è interessante vedere come –da parte loro– i Tribunali nazionali ed europei abbiano affrontato il tema del risarcimento dei danni derivanti da violazione di diritti d'autore ed in particolare quale criterio sia stato applicato per la relativa quantificazione.

In Italia, è ormai consolidato il criterio di stima che deve necessariamente tenere conto del cd “ prezzo del consenso ” ossia il prezzo normalmente praticato dal titolare dei diritti sull'opera per la concessione in uso dell'opera stessa. Da ultimo, la Corte d'Appello di Roma (sentenza del 29.4.2017, RTI-Break Media ) ha proprio confermato tale principio sulla base del dato normativo comunitario: l'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE (cd. “ enforcement ”), al paragrafo 2, indicare che: “ Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: […]; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno , l'importo deidiritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione ” (si veda anche Tribunale di Roma, sent. 15.7.2016, RTI-Megavideo ).

Nel panorama europeo, la quantificazione del danno è stata anche oggetto di ragionamenti di più creativi volti alla ricerca di criteri di stima alternativi. Per esempio, la Corte d'Appello di Parigi ( Pol 5, Ch 13, 7 Giugno 2017, DM v APP, Microsoft, Sacem and other s ), in una sua recente decisione riguardante piattaforme che indicizzano i link verso file pronti per il download , ha sdoganato un nuovo calcolo dei danni attraverso l'utilizzo di una formula matematica che tenga conto del numero di opere oggetto di violazione, di visualizzazioni illecite e delle relative royalties (nel caso di specie 2 euro).

Un ulteriore spunto interessante su possibili risvolti nell'ambito della quantificazione del risarcimento del danno è fornito dalla decisione del caso C-367/15 , in cui la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha chiarito la sua posizione in materia di danni punitivi.

I cd danni punitivi costituiscono uno fra gli istituti più affascinanti e al tempo stesso controversi del diritto privato dei Paesi di common law . I “ punitive ” o “ exemply damages” , un istituto usato soprattutto nel Nord America, consistono nel riconoscimento al danneggiato, prevalentemente in ipotesi di illecito , ossia di responsabilità extracontrattuale, di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito ( compensatory risarcimento ), qualora il danneggiante abbia agito con dolo (forma simile al dolo) o colpa grave (colpa grave).

Il caso in commento vede contrapporsi un'organizzazione di gestione collettiva dei diritti d'autore autorizzata in Polonia (SFP) e abilitata a gestire e tutelare i diritti d'autore relativi alle opere audiovisive e la società OTK operante nella distribuzione di programmi tramite una televisione rete via cavo nell'area della città di Oława (Polonia).

Successivamente alla risoluzione di un contratto di licenza il quale stabiliva le regole di remunerazione tra le parti, la OTK ha continuato ad utilizzare opere tutelate dal diritto d'autore e ha presentato alla Komisja Prawa Autorskiego (commissione del diritto d'autore, Polonia) una domanda tendente, in sostanza, alla fissazione della remunerazione dovuta per l'uso dei diritti d'autore gestiti dalla SFP.

Quest'ultima ha poi ricorso contro la OTK davanti alle autorità giudiziarie polacche. Da ultimo la Corte Suprema polacca sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea una questione pregiudiziale.

La pronuncia pregiudiziale in oggetto verte sul possibile conflitto tra l'art. 13 della Direttiva 2004/48 e la legge polacca, in base alla quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, che sia stato oggetto di violazione, può pretendere dall'autore della violazione, senza dover dimostrare il danno effettivo ed il nesso di causalità tra il fatto generatore di tale violazione ed il danno subito, il pagamento di una somma equivalente al doppio (o al triplo) della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera.

La Corte ha chiarito (nuovamente) che la Direttiva 2004/48 sancisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive (vedi anche sentenza del 9 giugno 2016, Hansson , C -481/14 , punti 36 e 40).

Inoltre, conformemente ai considerando 5 e 6 e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/48 , ai fini dell'interpretazione delle sue disposizioni , devono essere presi in considerazione gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle convenzioni internazionali, tra cui il trattato ADPIC (TRIPS), la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma.

Orbene, tanto l'articolo 1 dell'accordo sugli ADPIC quanto l'articolo 19 della Convenzione di Berna e l'articolo 2 della Convenzione di Roma, consentono agli Stati contraenti di concedere ai titolari dei diritti interessati una tutela più ampia di quella prevista da tali strumenti rispettivi.

Pertanto, l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento, che prevede che il titolare di diritti patrimoniali d'autore che siano stati violati possa chiedere all'autore della violazione di tali diritti il risarcimento dei danni da esso subiti mediante il versamento di una somma equivalente al doppio di un canone ipotetico.

A questo proposito la Corte ha chiarito che la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto «punitivo», non può essere interpretata come un divieto d'introdurre una misura del genere.

In secondo luogo, la Corte ha osservato che il mero versamento, nell'ipotesi di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, del canone ipotetico non è idoneo a garantire un risarcimento dell'integralità del danno effettivamente subito, poiché il pagamento di tale canone , da solo, non garantirebbe il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all'identificazione di possibili atti di contraffazione, menzionati al considerando 26 della direttiva 2004/48, né il risarcimento di un eventuale danno morale (v., a tale ultimo proposito , sentenza del 17 marzo 2016, Liffers , C-99/15, punto 26), né ancora il versamento di interessi sugli importi dovuti.

Tuttavia, precisa la Corte, non può essere escluso che, in casi eccezionali, il risarcimento di un danno calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico superi in modo così palese e considerevole il danno effettivamente subito da far sì che una domanda in tal senso possa introdurre un abuso di diritto, vietato dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48. Tuttavia, nel caso di specie, ai sensi della normativa polacca, in un'ipotesi del genere, il giudice polacco non sarebbe vincolato dalla domanda del titolare del diritto violato.

Concludendo, questa sentenza, oltre ad aprire le porte –se pur astrattamente– ai cd danni punitivi, assume un significato economico-sociale di non poca rilevanza se vista anche alla luce delle sopramenzionate sentenze nazionali. Infatti, sembra porre l'attenzione sulla poca adeguatezza del risarcimento del danno liquidato nell'ambito delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale, aprendo allo stesso tempo a soluzioni che vanno al di là del mero prezzo del consenso.  

 

Avv. Alessandro La Rosa 

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