Violazione degli obblighi informativi

Violazione degli obblighi informativi

Il contratto dei bond Parmalat è nullo nel caso in cui la banca non abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla legge, anche se il cliente non prova che se debitamente informato avrebbe desistito. La Cassazione (sentenza 6920 del 20.3.2018 ) ha accolto il ricorso di una coppia di investitori ed ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello che aveva dato ragione alla banca. L'acquisto controverso riguardava un'operazione di investimento in note della Parmalat Finance Corporation, che i ricorrenti si erano verificati in fase di mercato grigio.

I giudici di seconda istanza avevano del tutto sottovalutato l'esistenza, di un'offerta circolarerelativa alle obbligazioni a medio termine Parmalat, che riportava una clausola in base alla quale le parti contraenti (emittenti, garante e banche collocatrici dei bond) erano impegnate a non far circolare i titoli in Italia tra gli investitori retail. Per la Corte d'appello la clausola non vietava la negoziazione del titolo su base individuale con i clienti retail, ma solo la sollecitazione al pubblico risparmio da parte delle banche, essendo l'offerta priva del “bollino blu” della Consob.

La Cassazione è stata di diverso avviso: nel caso si consideri l'informazione da fornire era primaria perché relativa ad un'operazione tra soli investitori istituzionali. Il mercato grigiofa, infatti, riferimento a una sorta di «vendita di cosa futura». Un acquisto a “freddo” che rende ancora più stringente l'obbligo di informazione, come dimostrato anche dall'esistenza dell'offerta circolare.

 

Avv. Daniele Franzini 

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