Verso un diritto societario europeo: la Direttiva 2017/1132

Verso un diritto societario europeo: la Direttiva 2017/1132
Avv. Milena Prisco Con la Direttiva n. 2017/1132, entrata in vigore il 20 luglio scorso e relativa ad “alcuni aspetti di diritto societario”, il Parlamento europeo e il Consiglio intendono, attraverso l’armonizzazione della legislazione in materia, porre le basi per la creazione di un diritto societario europeo uniforme in grado di promuovere la libertà di stabilimento e realizzare la libertà d’impresa, diritto fondamentale sancito dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Direttiva 2017/1132, che, si inserisce nel quadro della libertà di stabilimento, mira ad operare in primis un’attività di sistematizzazione della normativa comunitaria in materia di diritto societario abrogando le Direttive n.82/891/CEE, n. 89/666/CEE, n. 2005/56/CE, n. 2009/101/CE, n. 2011/35/UE e n. 2012/30/UE, attività alla quale si affianca inoltre il tentativo di realizzare un progetto di armonizzazione sempre più compiuto della materia a livello continentale, con particolare attenzione al coordinamento delle informazioni e delle garanzie a tutela di soci e di terzi. Ad oggi, infatti, a livello europeo sono presenti ben 28 differenti diritti societari nazionali, i quali, in assenza di una disciplina uniforme, vengono applicati sia con riferimento alle società locali che a quelle straniere all’ingresso nel territorio di un altro Stato membro a detrimento - indirettamente certo - della effettività della libertà di stabilimento delle imprese, che  , sono da equipararsi ai cittadini europei in base all’art. 54, co. 1 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La Direttiva consta di tre titoli dove vengono affrontati principalmente questioni relative alla costituzione delle società di capitali, alla rappresentanza della società; ai registri delle imprese, alle succursali di società basate in uno Stato membro diverso da quello di costituzione, al capitale sociale ed alla modifica della sua consistenza ed infine alla fusione (domestica e transfrontaliera) delle società di capitali e alla loro scissione. Andando più nel concreto, le principali regole introdotte dalla Direttiva riguardano: - La costituzione delle società di capitali, in occasione della quale occorre fare ricorso all’atto pubblico “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”. - La creazione di un registro centrale delle imprese, che nasca dall’interconnessione dei registri dei singoli Stati membri e che consenta l’accesso agli utenti attraverso un unico portale web. - Il capitale delle s.p.a., il cui ammontare minimo non potrà essere inferiore a 25 mila euro (in Italia il un capitale minimo è di 50 mila euro). Sul punto l’articolo 45 della Direttiva specifica che questa soglia minima andrà aggiornata nel tempo e sempre nell’ottica di riservare la forma della società per azioni ad imprese di dimensioni medio-grandi. - L’operato degli organi societari della s.p.a. che saranno in grado di vincolare la società indipendentemente da questioni relative al validità della nomina degli organi stessi ed indipendentemente dall’estraneità degli atti da questi posti in essere rispetto all’oggetto sociale (sul punto la Direttiva stabilisce che gli Stati potranno intervenire escludendo che la società si trovi vincolata nel caso di compimento di atti che eccedano l’oggetto sociale laddove il terzo destinatario dell’atto fosse a conoscenza del superamento di detto limite). - La creazione di regole relative alla pubblicità delle succursali di una società costituite in un altro Stato membro, le quali saranno soggette agli obblighi di pubblicità dei registri nazionali (che saranno nel frattempo divenuti interconnessi a quello centrale europeo). Questi obblighi saranno finalizzati a raggiungere una diffusione certa e sicura dei dati societari; in particolare dovranno essere rese pubbliche le informazioni relative all’attività esercitata, alla denominazione e al tipo di società e alla denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società, i documenti contabili e le generalità dei soggetti che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio (inoltre se questi devono operare congiuntamente o possono operare disgiuntamente). Allo stesso modo dovranno essere resi pubblici, in caso di scioglimento della società, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, oltre alle eventuali procedure concorsuali cui dovesse essere soggetta la società. - Le fusioni e scissioni societarie in relazione alle quali verranno previste garanzie, conformemente a quanto stabilito nella direttiva 2001/23/CE, a tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società coinvolte. Anche in caso, similarmente a quanto viene stabilito per la costituzione della società, se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee dei soci che deliberano la fusione e, se del caso, il conseguente atto di fusione dovranno essere redatti per atto pubblico. Stessa sorte per il progetto di fusione qualora non venga richiesto dalle norme nazionali l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. La Direttiva se potrà porre le basi per uno sviluppo di un diritto societario uniforme a livello europeo, non impatterà in maniera rilevante sulla normativa italiana, già in gran parte conforme alle altre discipline nazionali,  con l’eccezione delle regole che riguarderanno l’implementazione del registro delle imprese interconnesso, il capitale sociale minimo della s.p.a. e i poteri di rappresentanza degli organi sociali.
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