Avv. Daniele Franzini
L’intervenuta cessione a terzi, da parte dell’investitore, dei titoli oggetto di causa ed il conseguente incasso del ricavato comportano il rigetto delle domande per la sopravvenuta mancanza dei loro presupposti, il cui eventuale accoglimento comporterebbe effetti restitutori divenuti inattuabili.
Lo ha affermato il Tribunale di Bologna con la sentenza del 17.10.2016, n. 2533 in ordine ad un giudizio vertente sulle domande di nullità, annullamento e risoluzione di contratti di acquisto di titoli argentini.
In particolare, il Tribunale ha statuito che la cessione dei titoli da parte dell’investitore contrasta con il divieto di venire contra factum proprium, essendo poi impossibile produrre gli effetti retroattivi propri di tutti e tre le azioni in questione, e che la vendita dei titoli, se valutata con riguardo all’azione di annullamento, può integrare un’ipotesi di convalida del contratto ai sensi del 1444 c.c..
Né, a parere del Tribunale, a diversa soluzione potrebbe condurre la possibilità prevista dalle norme sull’indebito di corrispondere il valore della cosa indebitamente ricevuta nel caso in cui non ne sia possibile la restituzione in natura a causa della sua alienazione. La restituzione per equivalente, infatti, rappresenta una prerogativa prevista per il solo debitore convenuto in restituzione e non anche per l’attore che chieda il ripristino dello status quo ante pur essendosi reso responsabile del venir meno di uno degli elementi essenziali al fine, così come nel caso di specie è avvenuto con l’alienazione dei titoli obbligazionari che costituivano l’oggetto del contratto impugnato.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, deve ritenersi che la vendita dei titoli esclude la possibilità di ritenere il danno quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’intermediario, dovendosi affermare che la cessione sia idonea ad interrompere, qualora precedentemente esistente, il nesso di causalità richiesto dall’art. 1223 c.c..
L’autonoma decisione dell’investitore di vendere i titoli presuppone che esso abbia valutato ed accettato la convenienza dell’operazione in quel determinato momento e nella mutevolezza dei valori propria del mercato.
Non si può inoltre ritenere che un’operazione inadeguata renda irrilevante qualsiasi indagine sul nesso causale tra inadempimento e danno, sul presupposto della sussistenza di un danno in re ipsa, per la violazione da parte dell’intermediario del dovere di astensione; inadeguatezza peraltro esclusa dal Tribunale per avere ritenuto che parte attrice non avesse soddisfatto l’onore probatorio circa l’inadeguatezza dell’operazione, non soccorrendo a ciò l’inversione dell’onere della probatorio prevista dall’art. 23 TUF.
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