Vendita internazionale: la scelta del foro competente è necessaria

Vendita internazionale: la scelta del foro competente è necessaria
Nella vendita internazionale di beni mobili in corso fra soggetti residenti nell'Unione Europea, ogni disputa viene attribuita alla competenza del Giudice del luogo dove le merci vengono materialmente consegnate, in mancanza di una espressa scelta delle parti del tribunale competente a decidere le controversie relative al rapporto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11381 del 1 giugno 2016, hanno dato pieno riconoscimento al principio stabilito dall'articolo 5 del Regolamento UE n. 44/2001, sostituito dal Regolamento n. 1215/2012: il luogo di consegna dei beni oggetto di vendita è la sede del Tribunale competente a decidere le controversie relative alla vendita. Le Sezioni Unite precisano che le parti possono prevedere nei contratti di fornitura la competenza di un diverso giudice, tuttavia la scelta deve risultare da documenti chiari ed univoci. Interessante osservare l'ulteriore considerazione svolta in sentenza, secondo cui il principio comunitario di consegna materiale dei beni, ai fini della determinazione della giurisdizione, prevale anche in presenza di clausole Incoterms, destinate per loro natura a disciplinare gli aspetti meramente interni tra le parti, quali: il rischio di perimento dei beni e i costi di trasporto. Questo vuol dire che ogni vendita internazionale di beni mobili deve essere disciplinata in modo appropriato da un contratto o da condizioni generali o anche da uno scambio di ordine e conferma ordine che, in ogni caso, devono individuare in modo chiaro ed univoco il foro competente; diversamente, qualsiasi esportatore potrebbe trovarsi a dover fare causa alla propria controparte dinanzi al tribunale del luogo dove la merce è stata materialmente consegnata e quindi nel paese di residenza del proprio acquirente e non di certo nel luogo della presa in carico del vettore. La redazione di clausole contrattuali studiate ad hoc nella vendita internazionale diventa, quindi, necessaria per il venditore per poter radicare la competenza del proprio giudice nazionale.
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