Con sentenza dello scorso 6 aprile (n. 1900/2017 del 6.4.2017, Presidente relatore: dott.ssa Silvia Vitrò), il Tribunale di Torino (caso Zhejiang Zhongneng Industry Group contro Piaggio & C. S.P.A), ha dichiarato la validità del marchio tridimensionale della storica due ruote della Piaggio, la nota Vespa, alla quale è stato riconosciuto quel carattere creativo e quel valore artistico in grado di accordare al design anche la tutela autoriale. Le lunga controversia ebbe inizio nel 2013 a fronte di una violazione dei diritti di esclusiva sul marchio tridimensionale registrato dalla società Piaggio da parte di due società cinesi, una delle quali, dopo aver subito il sequestro dei propri veicoli, citò a sua volta la Piaggio dinanzi al Tribunale di Torino richiedendo l’annullamento del marchio costituito dalla forma tridimensionale della Vespa, nonché richiedendo l’accertamento negativo della contraffazione del marchio rispetto al proprio scooter 'Ves'.
La sentenza, oltre ad rigettare le domande attoree, ha accolto la domanda riconvenzionale della Piaggio di violazione del diritto d’autore ad opera del modello concorrente Ves, osservando in particolare che “ai sensi dell’art. 2, punto 10, L.D.A., sono comprese nella protezione del diritto d’autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. La forma della Vespa, caratterizzata dagli elementi sopra accertati, è senz’altro nata come oggetto di design industriale. Tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall’ambiente artistico (e non meramente industriale), che ne ha celebrato grandemente le qualità creative e artistiche, da diventare un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”.
I numerosi riconoscimenti accordati alla Vespa sono stati considerati per il Tribunale quale conferma del suo carattere creativo ed del valore artistico, in quanto “riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste”.
In tal senso, la Corte ha anche ribadito che il diritto d’autore non protegge unicamente un design industriale che nella mente dell’autore deve sin dall’origine avere carattere creativo ed esser stato concepito anche a fini artistici. Poiché un’opera di design industriale può nascere come mera forma tecnica esteriore di un mezzo industriale ed acquisire successivamente, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici, un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale.
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