Validità della delibera assembleare per promuovere l’azione sociale di responsabilità: Cassazione n. 21245/2021

Validità della delibera assembleare per promuovere l’azione sociale di responsabilità: Cassazione n. 21245/2021
Con ordinanza n. 21245 dello scorso 23 luglio la Corte di Cassazione ha stabilito che la delibera assembleare con la quale è autorizzato il promovimento dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve contenere l’individuazione degli elementi costitutivi dell’azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, non essendo idonea ad esprimere la volontà compiutamente informata dei soci.
Il caso in esame

Il giudice di prima istanza dichiarava inammissibile l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del codice civile, proposta dalla società nei confronti dei consiglieri di amministrazione, avendo ritenuto mancante la delibera assembleare di autorizzazione all’azione. Nonostante la società avesse dedotto che tale delibera fosse costituita dal verbale di assemblea, già prodotto in sede di procedimento cautelare, il Tribunale non accoglieva le domande attoree di accertamento della responsabilità degli amministratori per le condotte di mala gestio poste in essere e di condanna degli stessi al pagamento, in solido, di una somma di denaro. In sede di appello, proposto dalla società soccombente, la Corte dichiarava, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., il gravame inammissibile, asserendo che lo stesso non aveva alcuna possibilità di essere accolto, e condividendo quanto considerato dal giudice di prime cure in ordine al fatto che la delibera prodotta dalla società nel giudizio cautelare fosse caratterizzata da eccessiva genericità e pertanto non potesse legittimare l’esperimento dell’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori.

Il ricorso in cassazione

La società propone ricorso in Cassazione, contestando in primo luogo la decisione del giudice di merito che aveva affermato la genericità della delibera, ritenendo la motivazione carente sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Il Tribunale di Milano aveva infatti ritenuto che la delibera fosse mancante dell’indicazione specifica sia degli addebiti mossi agli amministratori sia dei nominativi dei consiglieri stessi contro cui veniva esperita l’azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile. In secondo luogo, a dire del ricorrente, il giudice di merito avrebbe altresì “omesso di verificare la sussistenza di una deliberazione assembleare che già autorizzava l’esercizio dell’azione di responsabilità e che già era stata prodotta nel procedimento cautelare”.

La conclusione della Corte

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del codice civile promossa senza una delibera assembleare dei soci è affetta da nullità assoluta e insanabile, dal momento che la delibera costituisce “modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti”. La Cassazione ha quindi, confermando la decisione del Tribunale di Milano, rigettato il ricorso, affermando l’assenza, nel caso di specie, dell’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità. In particolare il giudice di legittimità ha ritenuto che la delibera prodotta nel procedimento cautelare è da considerarsi invalida, essendo carente, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, degli elementi costitutivi dell’azione di responsabilità sociale e, pertanto, non idonea ad “esprimere una volontà, compiutamente informata, dei soci”.

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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