Tribunale di Roma: via libera alle rassegne stampa?

Tribunale di Roma: via libera alle rassegne stampa?
Avv. Alessandro La Rosa Con decisione dello scorso 18 gennaio c.a., la Sezione Impresa del Tribunale di Roma si è pronunciata su un lungo contenzioso intercorso tra le associazioni rappresentative degli editori di giornali (FIEG e Promopress 2000) ed alcune agenzie fornitrici di servizi di rassegna stampa. Il controverso thema decidendum verteva sulla legittimità dell’attività di fornitura di servizi di rassegna stampa senza la previa espressa autorizzazione da parte degli editori. Dal combinato disposto dell’art. 65 e 101 della Legge sul diritto d’autore, il Tribunale giunge ad un’interpretazione favorevole all’attività svolta dalle agenzie, purché subordinata all’univoco utilizzo delle rassegne stampa da parte dei soli committenti ed alla non riproducibilità delle stesse in altri contesti dove, da tale riproduzione o distribuzione, potrebbe derivare una concorrenza diretta con gli editori di giornali, titolari esclusivi dei diritti di utilizzazione economica sugli articoli rassegnati. La rassegna stampa viene considerata quale mezzo informativo diverso dai generici mezzi di informazione, in quanto destinata a bisogni precipui e spesso individuali; pertanto l’attività di messa a disposizione di un pubblico non generalizzato di notizie selezionate, non può qualificarsi illecita ai sensi dell’art. 101 Lda, anche in presenza della finalità di lucro in capo alle agenzie, poiché non realizzata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti della materia giornalistica e poiché ne viene citata la fonte. In sintesi nulla quaestio sulle rassegne stampa ad uso professionale, se limitate ad estratti di articoli su argomenti specifici e se destinate all’uso esclusivo dei soli soggetti che le hanno commissionate, ma incisivo resta il veto sulle rassegne online che aggregano snippet e link agli articoli. Una decisione che risulta essere in linea con l’art. 11 della recente proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (COM 593) che, con riguardo allo sfruttamento online di estratti di articoli, spesso incontrollabile per gli editori di giornali, ha previsto l’introduzione di un nuovo diritto mirante a facilitare la concessione di licenze online per le pubblicazioni e il recupero dell’investimento dell’editore.
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