Tango bond: la segnalazione di "inadeguatezza" non salva la banca

Tango bond: la segnalazione di "inadeguatezza" non salva la banca
Nuova condanna di un istituto di credito per aver venduto i cd "tango Bond", titoli di debito pubblico argentini, ad un risparmiatore.

Secondo la Cassazione, la banca non è stata in grado di dimostrare di aver fornito al cliente tutte le informazioni del caso sulla pericolosità dello strumento finanziario compravenduto. Ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 che impone all'intermediario l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e le ragioni di essa ma anche, se il cliente intenda procedere comunque, di raccogliere l'ordine scritto (o telefonico registrato) da cui risulti un esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Più in dettaglio, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dalla norma richiamata; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11578 del 6.6.2016.

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