E' nulla la clausola di determinazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che non includa il costo della polizza assicurativa che deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal consumatore ai fini dell'erogazione del credito.
La nullità di tale clausola comporta l'applicazione del tasso legale sostitutivo equivalente al tasso nominale dei BOT.
La disposizione secondo cui il TAEG debba comprendere tutti i costi che deve necessariamente sostenere chi fruisce del credito (art. 125 bis del T.U.B.) è dettata dal legislatore al fine di consentire al consumatore di comparare con avvedutezza le varie offerte e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutante.
Lo ha stabilito il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario nella decisione n. 1430/2016.
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