“L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480 comma 2 c.p.c. [secondo cui il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012] costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23343 del 26 Luglio 2022.
Nelle fattispecie esaminata dalla Corte, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 480 comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del precetto benchè privo dell’avvertimento indicato dalla citata disposizione. Al riguardo i ricorrenti sostengono che l’inserimento di un secondo periodo nell’art. 480 comma 2 c.p.c., in prosecuzione a quello originario, che sancisce la nullità dell’atto di precetto ove privo di determinati requisiti, non può che significare la volontà del legislatore di prevedere che il contenuto ulteriore del precetto introdotto dalla novella debba ritenersi anch’esso previsto a pena di nullità, in caso contrario non giustificandosi la stessa collocazione topografica della stessa novella.
Secondo la Corte di Cassazione la mancanza dell’avvertimento ex art. 480 c.p.c. non costituisce motivo di nullità dell’atto di precetto, ma una mera irregolarità e ciò in ragione del fatto che la domanda di accesso del debitore ad una procedura da sovraindebitamento non è soggetta a limiti di decadenza: al debitore precettato è dunque consentito ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in un tempo successivo all’inizio della procedura esecutiva.
La Corte prospetta, da ultimo, un’ipotesi residuale nella quale il mancato preavviso può generare un pregiudizio dimostrabile nell’esecutato e patito a causa del mancato avvertimento, ovvero l’impossibilità di accedere tempestivamente ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e connesso al non aver impedito l’inizio dell’azione esecutiva, ovvero la vendita o l’assegnazione dei propri beni.
Avv. Michela Chinaglia