Sulla precisazione della domanda del convenuto opposto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

Sulla precisazione della domanda del convenuto opposto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
“La modifica della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 23273 del 26 Luglio 2022.

La Corte, nell’ambito del provvedimento in esame, sancisce il principio di diritto secondo il quale - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo  - deve essere garantita al convenuto opposto la possibilità di precisare la domanda in relazione all’effettivo ammontare della pretesa creditoria e dunque introdurre domanda riconvenzionale, che, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, soltanto l’opponente era legittimato a formulare mentre al creditore opposto era consentita unicamente la cosiddetta “riconventio riconventionis”.

Nella fattispecie in esame il convenuto opposto, regolarmente costituito, chiedeva autorizzazione a produrre, in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori, un nuovo documento, ovvero fattura diversa rispetto a quella azionata con il decreto ingiuntivo.

L’introduzione della menzionata fattura è stata ritenuta irrituale da parte della Corte d’Appello territoriale in quanto, non essendo stata introdotta dall’opponente domanda riconvenzionale, non sarebbero state presenti le condizioni affinchè l’opposta potesse avanzare nel giudizio una domanda nuova, quale è quella fondata su fattura diversa rispetto a quella azionata con il decreto ingiuntivo.

Sul punto, la Corte, con l’ordinanza in esame, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale ormai invalso, ha ritenuto che - nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - la modifica della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. possa riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”) purchè risulti comunque connessa alla domanda principale, giacchè, laddove venisse introdotta una ingiustificata disparità di trattamento sul diritto all’accertamento della pretesa sostanziale a seconda dello strumento, azione ordinaria o procedimento monitorio, utilizzato dalla parte per far valere la propria pretesa, verrebbe leso il diritto del convenuto opposto di pretendere l’ulteriore credito. Ciò dal momento che  il rapporto di dare/avere per il periodo in oggetto risulterebbe ormai oggetto di accertamento definitivo.

Avv. Michela Chinaglia

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori