Sul profilo di responsabilità della banca nella prevedibilità del default Lehman Brothers

Sul profilo di responsabilità della banca nella prevedibilità del default Lehman Brothers

“Stante l’adempimento degli obblighi informativi, la non prevedibilità del default della Lehman Brothers al momento della stipula del contratto (luglio 2017) e lo specifico profilo di rischio della Cliente, non v’è spazio per l’accoglimento della domanda di risarcimento degli interessi contrattuali attivi non percepiti – non imputabile alla Banca convenuta – né per la mancata percezione degli utili netti”. Questo il principio espresso dal Tribunale di Patti, sezione civile, con sentenza n. 224 pubblicata il 31 marzo 2022.

Nella vicenda in commento, il Tribunale di Patti è stato chiamato a pronunciarsi in ordine alle richieste di risarcimento avanzate da un cliente di un noto Istituto di Credito in ragione dell’ascritta responsabilità alla Banca (che aveva consigliato, tramite proprio consulente finanziario, l’acquisto di obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers Treasury CO) per violazione degli obblighi informativi e vizi del consenso nel contratto di acquisto dei prodotti obbligazionari.

Nello specifico, secondo l’investitore, a fronte della prevedibilità dell’ormai noto default del 15 settembre 2008 (in occasione del quale la Lehman Brother Holding Inc. richiese alla US Bankruptcy Court di New York l’ammissione al Chapter 11), la Banca avrebbe dovuto rispondere  delle conseguenti ripercussioni sui prodotti obbligazionari acquistati in termini di perdite in conto capitale, pregiudizio sul recupero degli interessi e di perdita di rendimento.

Ebbene, il Tribunale ha rigettato tutte le domande spiegate dall’attore sollevando la Banca da ogni responsabilità e riconoscendo all’Istituto di aver innanzitutto fornito, in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto, compiute informazioni in ordine al profilo di rischio gravante sui prodotti finanziari acquistati, classificandole come “consistenti”, nonché di aver reso edotto il Cliente, in sede di contrattazione iniziale sui prodotti finanziari proposti, che “le operazioni disposte avrebbero potuto non risultare adeguate al profilo stesso per tipologia, frequenza e dimensione” ed infine che “l’acquisto dei suddetti titoli è sconsigliato qualora l’investitore non comprenda e non disponga di adeguate risorse finanziarie per sostenere i rischi di prezzo, di mercato, di liquidità”.

Secondo il Tribunale, dunque, la Banca non può essere in alcun modo ritenuta responsabile del danno patito dall’investitore in obbligazioni Lehman Brother Holding Inc., avendo assolto a tutti gli obblighi informativi al momento della sottoscrizione del contratto per l’acquisto di titoli.

Avv. Michela Chinaglia

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