Sul collegamento teleologico tra il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo

Sul collegamento teleologico tra il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo
“In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l’accertamento del giudice di merito, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Presidente Dott. Di Virgilio, con ordinanza n. 9475/2022.

Nella fattispecie la Corte è stata chiamata a dirimere definitivamente una controversia tra correntista e un noto Istituto di credito, nell’ambito della quale il ricorrente sosteneva si dovesse dichiarare la nullità di un contratto di mutuo chirografario in quanto stipulato al solo fine di estinguere le passività derivanti dallo scoperto di conto corrente acceso dal medesimo presso lo stesso Istituto.

A fronte dell’esito favorevole al correntista della sentenza emessa dal Tribunale, la Banca interponeva appello sostenendo che stante la mancanza di collegamento sia oggettivo che soggettivo tra i due negozi, il contratto era da ritenersi perfettamente valido.

In proposito la Corte ha definito il collegamento tra le due fattispecie contrattuali come la necessaria concausalità tra i medesimi ovvero la circostanza che ciascuno dei contratti trovi la propria causa nell’altro e che tra gli stessi sussista il nesso cosiddetto teleologico, ovvero un nesso oggettivo tra gli stessi volto alla soluzione di una unitaria finalità economica.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha concluso ritenendo non provato il suddefinito collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo ovvero ritenendo che tra i due contratti non sussistesse nè il requisito oggettivo né quello soggettivo, costituiti dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento tra gli stessi per il raggiungimento di una finalità economica comune.

Avv. Michela Chinaglia

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori