“Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato”. Questo il principio espresso dall’ Ordinanza n. 23993 emessa dalla Corte di Cassazione il 2 agosto 2022.
La Suprema Corte è tornata ad esprimersi sui requisiti che determinano lo stato di insolvenza di una società ai fini della dichiarazione di fallimento.
La Corte, nell’ordinanza in esame, ha ribadito che l’impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni può tradursi in una situazione d’impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività, restando irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità ai rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.
Tali crediti sono oggetto di valutazione incidentale, con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore a trentamila.
Il mancato adempimento dell’obbligazione in parola unitamente ad altri elementi sintomatici quali l’inattività dichiarata, l’inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio e il mancato o irregolare deposito dei bilanci degli ultimi anni rendono palese la situazione di incapacità strutturale, e non temporanea, della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i consueti mezzi di pagamento.
Tutti gli elementi citati dalla Corte contribuiscono ad evidenziare una situazione di decozione strutturale della società tale da legittimare una valutazione positiva in ordine allo stato di insolvenza della medesima ai fini della dichiarazione di fallimento.
Avv. Michela Chinaglia