Start-up innovative: protetto il rapporto tra fiduciario e fiduciante

Start-up innovative: protetto il rapporto tra fiduciario e fiduciante
Con la circolare 3699/C del 13 giugno 2017, il Mise interviene con riguardo ai requisiti richiesti dalla legge per quanto attiene all’iscrizione delle start-up innovative nelle sezione speciale del Registro delle Imprese. Tra i dati richiesti alle start-up dal D.L. 179/2012 (art. 25, co. 2, lett. e) figura l’elenco dei soci, i quali devono attualmente essere indicati in maniera trasparente “con rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità”. Tale trasparenza tuttavia si traduce nella visibilità del nome del fiduciario e del fiduciante con conseguente contravvenzione degli obblighi di segretezza imposti al primo nei confronti del secondo. Con la circolare in oggetto, la questione cambia anche se, a dire il vero, non cambiano i requisiti imposti dalla normativa. Bisognerà sempre infatti comunicare sia i dati del socio-fiduciario che del fiduciante, con la differenza sostanziale che quelli relativi a quest’ultimo verranno inseriti in un allegato solo a fini istruttori (burocraticamente parlando verranno contrassegnati con codice 98, in luogo del precedente 033), senza cioè che questi possano risultare nella visura camerale della società iscritta nel registro.
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