Somministrazione irregolare di manodopera: la sanzione ha carattere retributivo

Somministrazione irregolare di manodopera: la sanzione ha carattere retributivo
Avv. Francesca Frezza Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 2990 del 7 febbraio 2018, hanno stabilito che in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis d.gls n 276/2003, a decorrere dalla messa in mora. Un gruppo di lavoratori proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma nella parte in cui, pur confermando la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l'interposizione fittizia di manodopera nell'appalto di servizi, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti con la società committente, aveva affermato che l'obbligazione retributiva poteva sorgere solo a fronte della prestazione lavorativa. La società, infatti, non aveva ottemperato all'ordine di ripristino del rapporto di lavoro e pertanto i ricorrenti ritenevano di avere diritto alle retribuzioni maturate e non solo al risarcimento del danno, dalla messa in mora della società. La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, doveva essere un'eccezione necessariamente oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. La Corte territoriale aveva rilevato, altresì, che la qualificazione in termini risarcitori, e non retributivi, dell'obbligazione che gravava sul datore di lavoro, nell'ipotesi di accertata continuità giuridica del rapporto e di difetto della prestazione lavorativa, era stata costantemente affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento a molteplici fattispecie assimilabili al caso di esame. La Corte d'appello concludeva, quindi, affermando che l'omesso ripristino del rapporto di lavoro, pur a fronte di una tempestiva messa a disposizione dell'energie lavorative, rilevava esclusivamente sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell'aliunde perceptum, e che , nella fattispecie , anche ad interpretare la domanda come risarcitoria, non avrebbe potuto essere accolta, per effetto della detraibilità delle somme di pari importo ricevute dai lavoratori, nel medesimo periodo, a titolo di retribuzione dalla società presso la quale avevano continuato a lavorare. Le Sezioni Unite intervenute sulla questione, invece, che nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente), offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale. Il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore; il rifiuto della prestazione lavorativa, offerta dal lavoratore, impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale. Le Sezioni Unite, pertanto, concludono affermando il seguente principio di diritto: “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis d.gls n 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”.
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