Secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione, recentemente ribadita con l'ordinanza n. 4385/2023 della Sezione I della Corte Civile, il rilascio costante di finanziamenti e fideiussioni a favore di un imprenditore può caratterizzare una figura nota come "socio occulto".
È importante precisare che tali finanziamenti e garanzie, di per sé, potrebbero non essere sufficienti per evidenziare un chiaro rapporto sociale tra l'imprenditore e il finanziatore o garante. Tuttavia, se considerati nel contesto della loro sistematicità e di altre circostanze specifiche, potrebbero costituire indizi rivelatori di tale rapporto. In particolare, se tali contributi economici sono legati a una costante opera di sostegno all'attività dell'impresa e qualificabili come collaborazione del socio verso il raggiungimento degli scopi sociali, possono essere considerati elementi a sostegno dell'identificazione di un socio occulto.
Il caso
Il caso nasce dalla dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale e l'estensione di tale fallimento a una società di fatto occulta, composta dall'imprenditore "palese" e dai suoi congiunti, considerati soci occulti. La giurisprudenza costante ha stabilito che, per provare l'esistenza di una società di fatto, non è sufficiente basarsi solo sulle dichiarazioni delle parti coinvolte, ma è necessario considerare elementi sintomatici che indichino l'esistenza del legame societario. Tali elementi includono la presenza di un fondo comune o di un'alea comune nei guadagni, l'esercizio congiunto di un'attività economica e la prestazione di costanti contributi economici (come fideiussioni, avalli e garanzie) all'imprenditore "palese".
Elementi per l’esistenza della società di fatto
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito dalla Suprema Corte, per la prova dell’esistenza di una società di fatto non sono sufficienti le dichiarazioni delle parti coinvolte, dovendo ricorrere invece gli elementi sintomatici dell’esistenza del vincolo societario quali: (i) la sussistenza di un fondo comune o di un'alea comune nei guadagni, in modo da manifestare all'esterno l'intento di svolgere in forma collettiva l'attività di impresa; (ii) l’esercizio congiunto di un’attività economica; (iii) la prestazione di costanti contributi economici (fideiussioni, avalli, garanzie) all'imprenditore "palese", purchè corroborato dall’esistenza degli altri indici rivelatori del vincolo societario, che deve essere particolarmente rigoroso quando ad effettuare i contributi economici siano soggetti legati all'imprenditore "palese" da vincoli di parentela.
Per la giurisprudenza costante della Corte al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale postula la dimostrazione del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l’affectio societatis, ossia vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi), ma può risultare anche da manifestazioni esteriori dell’attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società sia nei rapporti interni, sia nei rapporti esterni, ovvero quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società; è sufficiente, quindi, a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società.
Il caso di finanziamenti costanti all’imprenditore
Ne consegue che finanziamenti e fideiussioni plurime in favore dell’imprenditore, pur non essendo di per sè idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela (l’intervento del familiare potrebbe essere motivato dalla affectio familiaris), possono costituire tuttavia indici rivelatori del rapporto sociale, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
Conclusioni
Nel caso di specie, nel quale sono stati forniti numerosi finanziamenti e fideiussioni a favore dell'imprenditore fallito, va notato che tali azioni non potevano essere facilmente giustificate con legami familiari (affectio familiaris). Tuttavia, la loro sistematicità e l'entità delle operazioni trovano spiegazione nella volontà di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali dell'impresa, suggerendo l'ipotesi di un rapporto sociale tra l'imprenditore e il garante o finanziatore.