Società di capitali a lungo termine: illegittimo il recesso ad nutum del socio (cass. 4716/2020)

Società di capitali a lungo termine: illegittimo il recesso ad nutum del socio (cass. 4716/2020)

Avv. Andrea Bernasconi

È illegittimo il recesso ad nutum del socio di una S.p.A. avente durata determinata fino al 2100, in quanto non trova applicazione estensiva il principio espresso dall’art. 2437, comma 2, c.c. in materia di recesso del socio nelle società di capitali costituite a tempo indeterminato. Non è infatti possibile assimilare, con riferimento alle società di capitali, una società contratta per un tempo lungo ad una contratta a tempo indeterminato.

Questo è il principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione Sezione Prima 21 Febbraio 2020, n. 4716, che ha rigettato la tesi volta ad equiparare una società per azioni avente un termine di durata particolarmente lungo ad una società dello stesso tipo costituita a tempo indeterminato al fine di dare applicazione all'ipotesi di recesso ad nutum del socio prevista dall’articolo 2437 comma 2 c.c..

La Suprema Corte è arrivata a questa decisione, dichiarando conseguentemente illegittimo il recesso ad nutum esercitato dal socio di una società per azioni costituita con una durata determinata fino al 2100, attraverso l'interpretazione rigida e letterale dell'art. 2437 c.c., che limita tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società di capitali contratta a tempo indeterminato. La decisione in oggetto scaturisce anche da una necessaria valutazione sistematica che la Corte ha effettuato in relazione alla differente disciplina dettata per le società di capitali rispetto a quella prevista per le società di persone, all'esigenza di certezza cui è informata tutta la disciplina societaria, nonché alla tutela dei creditori, che hanno tutto l’interesse al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, poiché nelle società di capitali è solo su quel patrimonio che essi possono far affidamento. Tale interpretazione deve tanto più valere per le società per azioni ove “va effettuata una comparazione tra l'interesse del socio di S.p.A. a dismettere il suo investimento e l'interesse del resto della compagine e della società stessa di portare avanti il progetto imprenditoriale, facendo affidamento sulle risorse presenti e sulla certezza delle stesse, connesso all'interesse dei terzi creditori, che, a loro volta, fanno affidamento sulla generica garanzia costituita dall'intero patrimonio sociale”.

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