Società a responsabilità limitata: termine per l’esercizio del diritto di recesso a seguito di trasformazione in Spa (cass. 28987/2018)

Società a responsabilità limitata: termine per l’esercizio del diritto di recesso a seguito di trasformazione in Spa (cass. 28987/2018)
Avv. Andrea Bernasconi In seguito alla trasformazione di una società da S.r.l ad S.p.a., la disciplina che si applica al diritto di recesso del socio è quella prevista per le S.r.l , che non prevede termini di decadenza ma rimette la determinazione delle tempistiche e delle modalità del recesso a quanto stabilito nello statuto. In mancanza di una tale previsione, il diritto di recesso può essere esercitato secondo tempistiche che rispettino il principio generale di buona fede e correttezza, la cui valutazione spetta, eventualmente, al giudice di merito, caso per caso. Questo è il principio di diritto affermato nella sentenza  della Corte di Cassazione Sezione Prima 12 Novembre 2018,  n. 28987 , che ha rigettato la tesi secondo la quale, in assenza di una contraria disposizione statutaria, si dovrebbe ricorrere, per analogia, alle norme in materia di recesso previste per le società per azioni ovvero all’art. 2437-bis del codice civile. L’arresto richiama i principi della riforma societaria del 2003, che ha voluto differenziare maggiormente i lineamenti della S.r.l. da quelli della S.p.a. e tutelare i soci di minoranza rendendo il diritto di recesso più facilmente accessibile. Viene quindi privilegiata la tutela del diritto del socio al disinvestimento rispetto alla tutela del capitale sociale poiché, come afferma la Corte, in seguito alla riforma del 2003 “La s.r.l. non si presenta più come una “piccola società per azioni”, caratterizzandosi, al contrario, “come una società personale la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata…può essere sottratta alla rigidità di disciplina richieste per la società per azioni”.  
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori