Le s.r.l.s. (società semplificate a responsabilità limitata) sono state istituite quattro anni fa per favorire l'imprenditoria giovanile. Inizialmente era, infatti, previsto che ne fossero soci solo le persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, requisito quest'ultimo che è stato abolito nel 2013 rimanendo, invece, invariata la prerogativa che a farne parte debbano essere solo le persone fisiche (cfr. articolo 2463 bis del Codice civile).
Sempre in un'ottica di semplificazione, il legislatore ha munito queste società di uno statuto ministeriale standard, snello e già pronto all'uso. Le norme che hanno dato vita alle s.r.l.s. non hanno affrontato il problema dell'eventuale ingresso -successivo alla costituzione della società - da parte di persone giuridiche, tanto che la questione se tale ingresso fosse o meno consentito e con quali modalità , è stata rimessa alla libera interpretazione degli operatori del diritto, con non pochi dibattiti e discordanze di vedute.
Con la comunicazione n. 39365 del 15 febbraio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo fine alla diatriba stabilendo che non esiste alcun divieto d'ingresso nella compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, pur tuttavia qualora ciò accadesse la società assume lo status di società a responsabilità limitata "ordinaria". Il cambio di regime produce una serie di effetti. Innanzitutto, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea dei soci per cambiare la denominazione sociale togliendovi l'aggettivo "semplificata". Altra conseguenza è che va applicato lo status di s.r.l. "a capitale ridotto" qualora la società semplificata che "si trasforma" con l'ingresso del nuovo socio, abbia un capitale sociale di entità compresa tra 1 e 9.999 euro (come prevede il quarto comma dell'articolo 2463 del Codice civile).
In questo ultimo caso la società ha l'obbligo di sottostare alla disciplina che impone un vincolo più stringente circa la patrimonializzazione e la formazione della riserva legale, con la destinazione di un quinto degli utili annuali a tale scopo. Se, invece, i soci intendano evolvere da una s.r.l.s. a una s.r.l. a capitale "non ridotto"(al fine di evitare l'applicazione delle regole cui essa deve sottostare), occorre che essi, oltre a una decisione di modifica della denominazione sociale, adottino in sede straordinaria davanti ad un Notaio anche una delibera di aumento del capitale al di sopra del valore nominale di 9.999 euro. Di positivo vi è che i soci possono modificare lo statuto standard adeguandolo alle esigenze di funzionamento della società secondo le norme della s.r.l. ordinaria.
Lo statuto standard di carattere ministeriale ha rappresentato e rappresenta, infatti, un limite non trascurabile all'utilizzo delle s.r.l. semplificate dal momento che non permettendo l'inserimento di clausole "su misura" rende questo veicolo uno strumento difficilmente fruibile per operazioni che coinvolgano stake holders con diverse esigenze (es. investitori) o per lo svolgimento di business innovativi (ad esempio per le start up innovative). In ogni caso, permangono le agevolazioni costituite, in sostanza, dall'esenzione dagli onorari notarili, dall'imposta di bollo e dai diritti camerali al momento della costituzione della società. Questa ultima interpretazione del Ministero ha reso ulteriormente poco appetibile la s.r.l. semplificata che di fatto rimane un veicolo raramente utilizzato se non per avere accesso al modico sgravio rappresentato dalle agevolazioni operanti nella fase costitutiva.
Avv. Milena Prisco