La Cassazione nel corso del 2017 - e, da ultimo, con la sentenza n. 21566 del 18 settembre 2017 - si è espressa in diverse occasioni con riferimento ai sindaci e agli organi di controllo delle società di capitali. Tali decisioni presentano profili interessanti tanto più che, in base a quanto disposto dal disegno di legge delega “per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (v. newsletter di novembre), in un prossimo futuro saranno oltre 175.000 le PMI a responsabilità limitata che dovranno dotarsi di un organo di controllo.
Con dette decisioni, la Suprema Corte ha inteso delimitare sia l’ambito “spaziale” che l’ambito temporale in cui operano i sindaci, stabilendo, con la sentenza n. 21566/2017, che questi possono essere ritenuti responsabili unitamente agli amministratori per i danni subiti dalla società avendo mancato di osservare il dovere di vigilanza di cui all’art. 2407, co.2 c.c. anche nel caso in cui non venissero individuati specifici comportamenti in contrasto con tale dovere, bastando invece che questi abbiano mancato di rilevare una violazione macroscopica commessa degli amministratori, trattandosi in definitiva di una responsabilità in re.
Sul fronte “temporale”, i giudici hanno poi esplicitato come si dispieghi l’effetto delle dimissioni dei sindaci in relazione ad una valutazione della loro responsabilità nell’interim che segue alle dimissioni stesse. La Corte, citando una propria precedente decisione (n. 6788/2012), ha affermato come sia possibile applicare in via analogica il regime della prorogatio stabilito per gli amministratori all’art. 2385 c.c., anche ai sindaci i quali quindi rimangono in carica - e responsabili - fino alla nomina dei loro successori. Questo sempre che la società non fosse dotata di sindaci supplenti (e in numero non inferiore ai sindaci dimissionari), i quali, avendo già accettato la carica di sindaci, necessitano solo della comunicazione di subentro per sostituire il sindaco uscente.01
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