Avv. Francesca Frezza
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sussiste nell’ordinamento alcun onere di allegazione del lavoratore al fine di cooperare nella prova sull’impossibilità del repechage che spetta al datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 20436 dell’11 ottobre 2016 ha dato continuità al recente orientamento, già espresso in due precedenti decisioni, che ha sottoposto a critica la consolidata giurisprudenza della cassazione in tema di delimitazione dell’ onere della prova del datore di lavoro in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che impone al lavoratore di cooperare nel delimitare l’ambito della prova in capo al datore di lavoro.
Nell’ambito di un giudizio instaurato da un lavoratore al fine di ottenere la reintegra nel posto di lavoro, previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la cassazione ha annullato la decisione della Corte di Appello di Palermo che aveva respinto la domanda formulata dal lavoratore sul rilievo che il dipendente non aveva adeguatamente cooperato all’accertamento di un possibile repechage mediante l’allegazione di altri posti di lavoro nei quali poteva essere utilmente collocato.
La Suprema Corte nel richiamare i precedenti difformi ha espressamente escluso un obbligo di cooperazione del lavoratore nella individuazione dell’onere probatorio e, nell’annullare la decisione della corte territoriale, afferma, il seguente principio di diritto: “in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba alcun onere di allegazione dei posti assegnabili”.
La Corte ritiene, infatti, che la tesi che pone a carico del lavoratore l’onere di allegazione e di collaborazione nel segnalare la sua possibilità di ricollocazione nell’ambito dell’assetto aziendale non appare coerente con la ratio che sorregge l’art. 5 della l. 604/66, secondo cui l’onere della prova circa l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore.
Ciò anche sulla base del principio di vicinanza della prova atteso che mentre il lavoratore non ha accesso al quadro complessivo della situazione aziendale per verificare dove e come potrebbe essere ricollocato, il datore di lavoro ne dispone agevolmente e, conseguentemente, ha maggiore possibilità e facilità nell’allegare e provare tali elementi.
L’evidente frattura creatasi nella giurisprudenza della corte di cassazione certamente darà luogo pere le implicazioni del principio affermato ad un rinvio alle Sezioni Unite.
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