La Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 marzo 2016 (causa C-99/15), ha chiarito che “stando all'attuale quadro normativo comunitario di riferimento (Direttiva 2004/48/CE) in presenza di un uso non autorizzato di un'opera audiovisiva "il calcolo dell'ammontare del danno da risarcire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale deve mirare a garantire a quest'ultimo la piena riparazione del pregiudizio «effettivo da questo subito», ricomprendendovi parimenti l'eventuale danno morale che ne sia derivato".
Dunque la parte lesa ha il diritto di richiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale “eventualmente calcolato sul criterio di stima del c.d. prezzo del consenso- che, se provato, il risarcimento del danno morale subìto.
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