Sequestro preventivo per diffamazione: il blog non è testata giornalistica

Sequestro preventivo per diffamazione: il blog non è testata giornalistica
Avv. Flaviano Sanzari   La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12536 della quinta sezione penale, ha rimarcato l'applicabilità di un diverso regime sanzionatorio nel caso di diffamazione perpetrata attraverso un blog rispetto al caso in cui la stessa fattispecie di reato risultasse integrata da una testata giornalistica (anche telematica). Nel caso di specie, i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso avanzato da un blogger contro la misura cautelare del sequestro preventivo, disposta nei confronti del sito sul quale si era verificata la diffamazione. La difesa aveva eccepito il carattere "esorbitante" della suddetta misura, sulla base del fatto che il sito presentasse chiaramente una natura "mista", sottolineata dalla presenza di sezioni rientranti nel genus del blog e altre, invece, in cui veniva svolta attività informativa e giornalistica. La Cassazione, però, ha preferito orientarsi sulla base di quanto argomentato dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 31022 del 2015. In tale circostanza, la Corte era chiamata ad esaminare un ricorso avanzato da due giornalisti indagati per diffamazione nei confronti dell'ordinanza, confermata anche dal Tribunale del Riesame, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Monza aveva disposto la misura cautelare del sequestro preventivo (con annesso oscuramento della pagina telematica) del quotidiano on-line gestito dagli stessi ricorrenti. Le Sezioni Unite avevano accolto il ricorso sottolineando, anzitutto, l'assimilabilità della testata giornalistica telematica a quella tradizionale e, infine, concludendo che "il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa". Prima di esporre le predette conclusioni, la Suprema Corte aveva precisato come, nella "interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa", non potessero rientrare "i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook)". Per ciò che attiene al caso in esame, la Corte, tenuto conto del citato precedente e avendo appurato, sulla base di una pluralità di elementi (mancanza di una registrazione come organo di stampa, pubblicazioni effettuate con cadenza irregolare, assenza di qualsiasi riferimento a un direttore responsabilie e possibilità di intervento da parte dei lettori) che il sito oggetto di provvedimento rientrasse nella categoria del blog, ha escluso che si potessero invocare le garanzie applicabili alle testate giornalistiche, anche telematiche, in tema di sequestro per diffamazione, decidendo, pertanto, di confermare la misura cautelare.
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