In data 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che recepirà il Regolamento UE n. 655/2014. Tale Regolamento ha istituito una procedura che consente al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore, al fine del recupero transfrontaliero dei crediti pecuniari in materia civile e commerciale. Sarà dunque più semplice per le imprese italiane soddisfare i propri crediti nell'UE in materia civile e commerciale, chiedendo a un giudice di un Paese UE di congelare, senza preavviso, i fondi di un conto bancario detenuto dal debitore in un altro Stato europeo.
Il Regolamento UE n. 655/2014
Il Regolamento UE n. 655/2014 è il primo regolamento europeo interamente ispirato all’armonizzazione di una procedura in materia di esecuzione di misure cautelari.
Detto Regolamento, infatti, ha introdotto una procedura che - aggiungendosi (e non sostituendosi) a quelle già previste a livello nazionale - permette di sequestrare conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti pecuniari in materia civile e commerciale.
Lo strumento introdotto dal Regolamento è denominato ordinanza europea di sequestro conservativo (“OESC”) ed ha carattere vincolante e direttamente applicabile grazie alla contestuale introduzione di una procedura unitaria per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca).
Come funziona
Il creditore può proporre domanda per l’OESC, alternativamente, prima dell’avvio di un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro oppure nel corso del processo di merito, fino a quando viene emessa la decisione giudiziaria oppure è conclusa una transazione giudiziaria. La competenza giurisdizionale spetta al giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito. Nell’ipotesi in cui il debitore sia un consumatore la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato in cui lo stesso è domiciliato.
Nell’ipotesi in cui il creditore abbia già ottenuto un titolo esecutivo in uno Stato membro, sarà competente il giudice che ha emesso il titolo.
Il creditore che intende proporre domanda per l’OESC deve provare l’esistenza del “fumus boni iuris” ovvero l’urgente necessità di ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo e del “periculum in mora” ovvero il rischio concreto che l’esecuzione della decisione giudiziaria potrebbe essere impedita o resa più difficile.
L’ordinanza viene emessa “inaudita altera parte” (ovvero senza il preavviso del debitore) entro 10 giorni dalla richiesta o entro 5 giorni dal deposito della domanda, se il diritto del creditore risulta da sentenza, transazione o atto pubblico.
Il debitore avrà conoscenza dell’OESC emanata nei suoi confronti solo dopo la sua esecuzione. Tuttavia, per contemperare l’interesse del debitore a esercitare il proprio diritto di difesa, egli potrà impugnare l’ordinanza chiedendone la revoca o la modifica oppure ancora la limitazione o cessazione dell’esecuzione.
L’introduzione della normativa europea nell’ordinamento italiano
Come detto, in data 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che recepirà il Regolamento UE n. 655/2014.
In particolare, il detto decreto legislativo disciplinerà la ricerca telematica delle informazioni sui conti bancari, individuando l’autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore.
Il decreto, inoltre, prevede che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro conservativo debba essere proposto al Tribunale in composizione collegiale, con la precisazione che non potrà fare parte del collegio il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. Stabilisce infine che, successivamente alla notificazione al debitore, l’esecuzione dell’OESC debba rispettare le norme sulla procedura di pignoramento presso terzi previste dal codice di rito.