Segnalazione alla centrale rischi. Non basta la momentanea difficoltà economica

Segnalazione alla centrale rischi. Non basta la momentanea difficoltà economica
In tema di segnalazione alla Centrale Rischi, l’intermediario deve effettuare una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non potendosi basare solamente su di una situazione transitoria di difficoltà economica del debitore. Lo ha stabilito la I Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23453 del 26.10.2020.
La Centrale Rischi

La Centrale Rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con i propri clienti; esso rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

Le istruzioni per la segnalazione alla Centrale Rischi, impartite da Banca d’Italia agli intermediari, sono contenute nella circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991.

In particolare, il punto 1.5 della circolare afferma che nella categoria “sofferenze” va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Inoltre, l’intermediario non deve tenere conto nemmeno dell’esistenza di eventuali garanzie, reali o personali, poste a presidio dei crediti.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla banca, ritenendo che la scopertura o il mero ritardo nei pagamenti non autorizza il passaggio a sofferenza del credito e la successiva segnalazione alla Centrale Rischi.

Riprendendo il punto 1.5 della circolare, la Corte ha affermato, in particolare, che è da escludersi “la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d’illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un’oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione”; infatti, continua la Corte, “la sofferenza può sussistere anche nel caso in cui il patrimonio del debitore lasci ancora intravedere, pur nel contesto della sua negatività, margini oggettivi di rientro”.

Avv. Daniele Franzini e Dott.ssa Francesca Carnago
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