La Corte d’Appello di Torino conferma la validità quale marchio di forma e opera tutelata dal diritto d’autore dello storico modello di scooter

La Corte d’Appello di Torino conferma la validità quale marchio di forma e opera tutelata dal diritto d’autore dello storico modello di scooter
Avv. Alessandro La Rosa Con sentenza n. 677/2019, emessa il 16 aprile 2019, la Corte di Appello di Torino, ulteriormente motivando rispetto a quanto già statuito con la pronuncia di primo grado (Trib. Torino, sent. n. 1900/2017), ha riconosciuto la validità del marchio di forma tridimensionale relativo al “capostipite” dei modelli di “Vespa” Piaggio e di tutte le sue successive elaborazioni riproducenti le medesime caratteristiche distintive, affermando alcuni interessanti principi tanto in tema di marchi di forma quanto in tema di diritto d’autore. La Corte si è infatti pronunciata innanzitutto nel senso di ritenere sussistente un rapporto di continuità tra un marchio (di forma) registrato ed un precedente marchio di fatto laddove quest’ultimo soddisfi le caratteristiche della novità e distintività richieste ai fini della validità della registrazione e sia stato oggetto di un comprovato uso notorio anteriore ex art. 12 c.p.i.. Al riguardo, in caso di marchio di forma, occorre verificare in particolare la sussistenza della natura distintiva della forma del modello originario, non registrato, e la possibilità di individuare le caratteristiche di detta forma anche nei modelli successivi oggetto di registrazione; tale corrispondenza, ad ogni modo, non può essere ritenuta sussistente sulla base di singoli elementi del modello, ma della loro combinazione. Con riferimento al caso di specie è dunque interessante notare come la Corte abbia ritenuto che la presenza, nei modelli più recenti, delle individuate caratteristiche distintive della Vespa anni ‘40/’50 conferisca una “distintività intrinseca della Vespa LX, quale derivazione della Vespa “storica” e a sua volta trasfusa nel modello oggetto di registrazione da parte di Piaggio”, e che non infici il carattere distintivo della forma in questione la comparsa sul mercato, in diversi periodi storici, di altri scooter “d’epoca” prodotti da altre case motociclistiche, che, “a differenza della Vespa, risultano usciti dal mercato da decenni, e sono noti solamente agli appassionati e non al consumatore medio(…): non possono pertanto determinare alcuna diluizione del carattere distintivo della Vespa”. A tal proposito, la stessa Corte ricorda che “La volgarizzazione o generalizzazione del marchio quale causa di decadenza ai sensi degli artt. 13, co. 4, e 26 c.p.i., si produce a seguito di un uso del segno tale da produrre la perdita del suo carattere distintivo, divenendo così il marchio inidoneo a caratterizzare specificamente il prodotto come proveniente da un determinato imprenditore: va ribadito inoltre che la prova della volgarizzazione, nei termini idonei a produrre gli effetti ora descritti, deve essere offerta da chi la invochi.” Proseguendo nella propria valutazione circa la validità del marchio di forma invocato da Piaggio, la Corte pone poi nuovamente attenzione sull’elemento della distintività nell’affrontare il tema del cumulo della protezione riconosciuta ai disegni e modelli e quella relativa ai marchi. O forse sarebbe meglio esprimersi in termini di “evoluzione” da una forma di tutela all’altra, in relazione alla stessa forma di cui si invoca protezione. Infatti, sotto questo aspetto i Giudici torinesi rilevano in particolare come il C.P.I., pur non contenendo alcuna norma ad hoc, “Sicuramente non impedisce che la forma – ove dotata dei requisiti di cui agli artt. 32 e ss. cpi – possa eventualmente essere registrata come disegno o modello e, successivamente, una volta affermatasi sul mercato come indicatore dell’origine del bene, ottenere la registrazione come marchio di forma ai sensi dell’art. 9 cpi. Anzi, proprio con specifico riferimento all’acquisizione di una capacità distintiva di fatto, può ravvisarsi il punto di contatto tra la protezione del marchio di forma e quella dei disegni e modelli.” Per quanto riguarda, infine, l’applicabilità della tutela autoriale al modello “Vespa”, la Corte rileva come la sussistenza dei requisiti di novità, creatività e valore artistico, di cui “il riconoscimento collettivo da parte del mondo culturale (…) rappresenta una evidenziazione ed un prova” (pur non essendo elemento “costitutivo” di tali requisiti), consente l’applicazione della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore anche nei confronti di modelli di design: “un’opera di design industriale può nascere come mera forma tecnica esteriore di un mezzo industriale ed acquisire successivamente un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale”. Da notarsi in particolare, sul punto, come anche in ambito autorale la Corte confermi ed ulteriormente giustifichi il proprio orientamento in tema di “continuità” dei modelli, affermando che “l’oggetto della tutela va identificato (…) con riferimento dunque al modello di Vespa “storico” (oggetto dei plurimi riconoscimenti a cui si fa richiamo) e quindi ai modelli riconosciuti quale sua diretta emanazione (sicuramente la Vespa LX e il marchio registrato Piaggio ‘520 del 2013 ): con la precisazione, ai fini della completezza motivazionale, che il diritto d’autore protegge anche le elaborazioni dell’opera originaria, come si desume in particolare dall’art. 12.2 (nonché 18.2 e 4) l.d.a.”.
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