Scissione societaria e opposizione di terzo revocatoria: come convivere? (Corte di Giustizia C-394/2018 – Sentenza del 30 gennaio 2020)

Scissione societaria e opposizione di terzo revocatoria: come convivere? (Corte di Giustizia C-394/2018 – Sentenza del 30 gennaio 2020)

Avv. Andrea Bernasconi

In ambito di scissione societaria, l’art. 12 della VI Direttiva Europea prevede un sistema minimo di tutela per coloro che vantano un diritto di credito nei confronti della società scissa, e che ha assegnato tutto il proprio patrimonio a due o più società beneficiare (c.d. operazione di scissione).

Ciò tuttavia, a condizione che i crediti vantati siano sorti prima della pubblicazione dell’operazione di scissione e non siano ancora scaduti alla data della pubblicazione nel registro delle imprese. Questo è quanto statuito dalla Sezione Seconda della Corte di Giustizia che, con sentenza resa il 30 gennaio 2020 sulla causa C-394/18, che ha dovuto valutare la compatibilità dell’azione di tutela degli interessi dei creditori con quanto disposto dagli articoli 12, 18 e 19 della Direttiva n. 82/891/CEE in materia di scissione societaria.

In particolare, la Corte di Giustizia ha stabilito che se i creditori si oppongono alla validità dell’operazione di scissione (c.d. opposizione di terzo revocatoria) prima che essa venga ‘cristallizzata’ con la pubblicazione nel registro delle imprese, gli stessi creditori possono beneficiare dei vantaggi di un’azione diretta di recupero del credito nei confronti della società scissa, ovvero della società originaria del debito. Diversamente, una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie e decorsi i termini per l’opposizione, l’unica strada percorribile – e certamente più tortuosa – è il rimedio risarcitorio.

Tuttavia – prosegue la Corte – l’impiego dell’espressione «quanto meno», all’articolo 12, paragrafo 2, della sesta direttiva, denota che tale articolo prevede un sistema minimo di tutela degli interessi dei creditori della società scissa per i crediti sorti anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione e non ancora scaduti alla data della pubblicazione. Detto paragrafo non preclude quindi agli Stati membri di istituire, per quanto riguarda tali crediti, strumenti ulteriori di tutela degli interessi di tali creditori.

Inoltre, non risulta dall’articolo 12 della sesta direttiva che il mancato esercizio degli strumenti di tutela dei creditori della società scissa, previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo, precluda a questi ultimi il ricorso a strumenti di tutela diversi da quelli elencati nell’articolo stesso.

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