Sampling libero se ben camuffato!

Sampling libero se  ben camuffato!
Avv. Alessandro La Rosa Con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dello scorso 29 luglio 2019, nella causa C-476/17 Pelham GmbH, Moses Pelham e Martin Haas / Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben il Giudice europeo è giunto ad un interessante conclusione circa la configurazione del sampling e la sua legittimità. Domandandosi se tale attività potesse costituire una violazione dei diritti del produttore di un fonogramma - ove realizzato senza la sua autorizzazione - ha concluso affermativamente, pur trovando delle mitigazioni tra le possibili tipologie di utilizzo. Per tutti, verrebbero considerati legittimi quegli utilizzi in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto di un campione sonoro prelevati da un fonogramma. In questo caso, infatti secondo la Corte, non rileverebbe l’assenza di autorizzazione da parte del produttore in quanto il sampling camufferebbe a tal punto la fonte da non renderla riconoscibile. Interessante rilevare detta inclusione non autorizzata, in un nuovo fonogramma, mediante sampling, di un campione sonoro, anche fosse come nel caso in esame una brevissima sequenza ritmica di pochi secondi, una volta prelevato da un altro fonogramma costituisca, alla luce del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, nonché alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una lesione dei diritti del produttore del fonogramma il cui campione in questione sia stato in tal modo prelevato. Sebbene il sampling, in quanto tecnica consistente nel prelevare, con strumenti elettronici, estratti di un fonogramma al fine di utilizzarli come elementi di una nuova composizione in un altro fonogramma, ricordi il collage nelle arti figurative, o il mix nelle sonore, e sostanzi una riproduzione in primis, e la realizzazione di un’opera derivata in seconda battuta, parrebbe divenire beneficiario di una sorta di eccezione. Secondo la Corte, infatti, è possibile affermare che la riproduzione del frammento passi in secondo piano ove l’ utente, “esercitando la propria libertà delle arti, prelevi un campione sonoro da un fonogramma al fine di integrarlo, in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto, in un nuovo fonogramma”. In tale contesto, la Corte ha voluto sottolineare come il fatto di ritenere che un simile utilizzo di un campione sonoro costituisca una riproduzione soggetta ad autorizzazione del produttore del fonogramma sarebbe in contrasto, in particolare, con l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, sancito dalla Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti – tra i quali rientra la libertà delle arti, anch’essa garantita dalla Carta – nonché dell’interesse generale.
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