S.p.a.: tagli al diritto di recesso

S.p.a.: tagli al diritto di recesso
Il socio dissenziente non può recedere nel caso di deliberazione di assemblea straordinaria di società per azioni che abbassi, al livello di quelli previsti dalla legge, i più elevati quorum deliberativi che siano disciplinati nello statuto della società. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13875 del 1° giugno scorso, riduce le “vie di fuga” dei soci optando per un’interpretazione restrittiva della norma dettata in materia. Il socio ricorrente ha ritenuto che la delibera dell’assemblea in questione consisteva in una «modificazione dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione» che, in quanto tale, legittimerebbe il recesso. Secondo la Cassazione, anzitutto, l’espressione “diritti di partecipazione” deve essere riferita solo al “diritto di partecipare agli utili” ambito che non viene sfiorato da una deliberazione assembleare (come quella oggetto del giudizio giunto in Cassazione) che attiene invece alla modificazione del quorum deliberativi dell’assemblea dei soci. Per quanto concerne poi i diritti di voto la Corte precisa che «nel loro assetto statutario non sono modificati, né direttamente, né indirettamente, ma permangono immutati: ciò che eventualmente si modifica è il “peso” del voto, che può aumentare o diminuire, in maniera più o meno rilevante, a seconda dei casi. Ma il diritto al voto commisurato alle azioni rimane tutt'affatto immutato». La decisione ha un rilievo importante dal momento che fa chiarezza sull’esercizio del diritto di recesso, talvolta, strumentalizzato dai soci al fine di ottenere la liquidazione della propria quota.
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