Rottamazione delle cartelle esattoriali: ecco le novità

Rottamazione delle cartelle esattoriali: ecco le novità
Avv. Daniele Franzini Lo scorso 16 novembre la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Il disegno di legge è ora all’esame del Senato. Meritevole di particolare menzione è l’articolo 6, rubricato “Definizione agevolata”, al cui testo, peraltro, la Camera dei Deputati ha apportato, in sede di esame ed approvazione, rilevanti emendamenti. Con la norma in esame il Governo ha approntato una speciale procedura di ‘rottamazione’ per la regolarizzazione dei “carichi” affidati agli agenti al fine della relativa riscossione. Al contribuente debitore di somma iscritta a ruolo è consentita la regolarizzazione (rectius, estinzione) del debito, mediante versamento, anche dilazionato, di una somma di denaro al netto delle sanzioni, degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Una delle modifiche più significative apportate dalla Camera dei Deputati attiene all’ambito di applicabilità della norma: secondo il testo in origine adottato dal Governo la regolarizzazione poteva riguardare i carichi inclusi nei ruoli affidati “negli anni dal 2000 al 2015”; la Camera dei Deputati ha ampliato l’ambito di applicabilità comprendendo anche i ruoli affidati nell’anno 2016. Al fine della definizione agevolata, il contribuente deve manifestare la propria “volontà di avvalersene” rendendo “apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet”. Circa il termine ultimo per la presentazione di detta “dichiarazione”, termine fissato dal Governo nel “novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore” del medesimo decreto-legge n. 193/2016, la Camera dei Deputati ha apportato una modifica prorogando detto termine fino al 31.3.2017. Nel contesto della “dichiarazione” il contribuente deve indicare il numero di rate (compreso entro quello massimo previsto dalla norma) con cui intende effettuare il pagamento, nonché la (eventuale) pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi carichi cui si riferisce la dichiarazione, con il contestuale impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Per il caso di opzione, da parte del contribuente, per il pagamento dilazionato, il numero massimo di rate, originariamente fissato dal Governo in quattro, è stato esteso dalla Camera dei Deputati a cinque, di cui le prime 3 (pari al 70% del carico) da corrispondere entro il 2017 e le residue 2 rate (pari al restante 30%) nel 2018, con prima scadenza luglio 2017. La possibilità di aderire alla ‘rottamazione’ è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia, con riferimento al medesimo carico, già pendente una precedente dilazione, a condizione che, “rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”. Quest’ultima previsione è stata voluta al fine di contrastare i comportamenti di quei contribuenti che, avuta notizia dell’imminente emanazione della nuova disciplina ed in attesa della medesima, avrebbero potuto interrompere il versamento delle rate del trimestre in corso. La condizione consistente nell’avvenuto pagamento delle rate relative all’ultimo trimestre dell’anno deve risultare soddisfatta alla data di presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione di volersi avvalere della procedura di ‘rottamazione’. Sono escluse dalla facoltà di ‘rottamazione’ le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, fatta eccezione per gli interessi sulle stesse. Sono, invece, definibili in via agevolata anche le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e notificate entro il 31.12.2016.
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