Risarcimento del danno da perdita di valore della partecipazione societaria a causa di fatto illecito commesso dal terzo

Risarcimento del danno da perdita di valore della partecipazione societaria a causa di fatto illecito commesso dal terzo
Con la sentenza n. 561 del 17 gennaio scorso il Tribunale di Roma ha ribadito che spetta alla società, e non al socio, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore della partecipazione societaria a seguito di fatto illecito commesso dal terzo.
Il caso in esame

La società a responsabilità limitata acquistava, mediante il sostegno finanziario del pool bancario costituito da tre banche, uno stabilimento industriale da una società per azioni, contestualmente concedendo in locazione lo stabilimento alla società venditrice stessa. Ad avviso dell’attore, socio della società acquirente, l’operazione finanziaria aveva natura illecita, dal momento che le banche si erano servite dell’intermediazione della società acquirente per ridurre l’indebitamento della società venditrice nei loro confronti, sottraendo all’acquirente ogni informazione relativa all’esistenza dell’insolvenza e della crisi finanziaria in cui versava il Gruppo cui faceva parte la società venditrice. Quest’ultima, difatti, in primo luogo cessava di pagare il canone di locazione dello stabilimento, impedendo così alla società proprietaria di pagare le rate del mutuo contratto per acquistare il predetto stabilimento, e, successivamente, veniva altresì dichiarata fallita. La società proprietaria, pertanto, per far fronte alle perdite societarie, rappresentate integralmente dal credito verso la società fallita, azzerava il capitale per perdite e ricostituiva il capitale sociale, con la conseguenza che il socio della stessa, odierno attore, perdeva il proprio “unico asset patrimoniale”.

Il giudizio

Il socio della società a responsabilità limitata conveniva così in giudizio le banche chiedendo, previa declaratoria della responsabilità da fatto illecito in ordine alla perdita di valore della partecipazione societaria, la loro condanna al risarcimento dei danni subiti, adducendo altresì che la perdita della sua partecipazione societaria aveva comportato come conseguenza la sua separazione dal coniuge. Costituitesi in giudizio, le convenute eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del socio.

La conclusione del Tribunale

Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione articolata dalle convenute, osservando in primo luogo che i pregiudizi lamentati dall’attore si configurano come conseguenze ulteriori e dipendenti dall’azzeramento economico della propria partecipazione societaria personale ed in secondo luogo ribadendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”. Per tale motivo il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva.

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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