Risarcibilità del danno da illegittima segnalazione al CRIF: il periculum in mora

Risarcibilità del danno da illegittima segnalazione al CRIF: il periculum in mora
“La parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione è gravata dell’onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d’urgenza ex art. 700 cpc, non potendosi in ogni caso ritenere che il pregiudizio sia in re ipsa, ovvero riconducibile ex se all’iscrizione nel registro." Questo il principio espresso dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 2359 dell’11 ottobre 2022.

Nella vicenda in commento l’attore, nel richiedere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ha invocato un danno risarcibile in re ipsa, asserendo in termini pur generici di aver subito un pregiudizio per l’impossibilità di accedere a qualunque tipo di finanziamento e lamentando, altresì, una grave lesione all’immagine, intesa quale peggioramento della propria affidabilità commerciale.

Ebbene, quanto al danno patrimoniale da illegittima segnalazione al CRIF, il giudicante ha osservato che, se da un lato è ammessa la prova presuntiva dello stesso, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, l’attore non ha fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue senz’altro che la mancata produzione di elementi di fatto da cui desumere l’esistenza del danno, da parte di colui che ne richiede ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.

L’onere della prova del danno grava sull’interessato

Alla stregua del succitato orientamento, deve ritenersi fermo il principio secondo il quale il danno da illegittima segnalazione al CRIF, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della Banca, non è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato, in termini diretti, dal reclamante. In particolar modo, la sentenza in esame chiarisce che una generica dichiarazione di compromissione dell’accesso al credito, in assenza della prova dell’effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria. La pronuncia in commento si uniforma, dunque, al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che qualifica il danno subito dal danneggiato, sia patrimoniale che non, soggetto alla relativa prova incombente sul ricorrente.

Avv. Micol Marino

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