Riduzione per riorganizzazione aziendale e scelta dei lavoratori da licenziare

Riduzione per riorganizzazione aziendale e scelta dei lavoratori da licenziare
La Cassazione, con sentenza n. 18409 del 20 settembre 2016, ha dichiarato che nell’ipotesi di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, attraverso l’accorpamento di posizioni lavorative e la riduzione del numero degli addetti, la scelta dei lavoratori da licenziare risulta rispettosa dei principi di correttezza e buona fede  ove l’elemento diffenziatore sia rappresentato dal diverso orario di lavoro prestato, in ragione della necessità aziendale di avvalersi di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici Nel caso di specie, un’azienda ha operato l’accorpamento di due posizioni di segreteria amministrativa in una sola, licenziando la lavoratrice a tempo parziale e mantenendo in servizio la dipendente in forza full-time, motivando la scelta con la necessità di coprire l’intero orario di apertura al pubblico dei propri uffici. La Suprema Corte ha respinto le ragioni avanzate dalla lavoratrice che ha impugnato il licenziamento, in quanto è risultata sufficientemente provata la genuina effettività della riorganizzazione aziendale: va salvaguardato dunque il pieno diritto, costituzionalmente riconosciuto, dell’imprenditore ad economicizzare la gestione della propria azienda e la tutela della libertà di iniziativa economica. Analogamente, va sottolineato che non è possibile contestare l’inadempimento dell’obbligo datoriale di repechage, in quanto non è risultato possibile impiegare la lavoratrice licenziata in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
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