Richiesta di documentazione bancaria

Richiesta di documentazione bancaria
Il Codice della privacy consente ai clienti delle banche di accedere gratuitamente solo ai propri dati personali contenuti nella documentazione bancaria, ma non di ottenere copia integrale della predetta documentazione, per acquisire la quale è utilizzabile l'art. 119 T.U.B., che ne prevede la consegna (dietro pagamento delle spese) entro 90 giorni dalla richiesta dal correntista.

Lo ha chiarito il Tribunale di Siena, con sentenza n. 161 dell'11 marzo 2016, sottolineando come è  il discrimine tra le due normative non può essere ravvisato nella titolarità o meno - in capo al soggetto richiedente - delle informazioni da ottenere, ma nel tipo di dato oggetto della richiesta.

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