Il creditore, che sia stato già autorizzato dal Tribunale ai sensi dell' art. 492 bis c.p.c. a ricercare eventuali beni del debitore da sottoporre ad esecuzione, può interrogare direttamente, senza il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari) e degli enti previdenziali.
Ciò nell'eventualità in cui non siano funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle predette banche dati.
Lo ha stabilito il Tribunale di Rovereto con provvedimento del 18.3.2016.
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