Il consenso alla pubblicazione della propria immagine è sempre revocabile a prescindere dalla pattuizione di un compenso, stante la sua natura di diritto inalienabile.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1748/2016) che ha ritenuto illecita l'utilizzazione a fini pubblicitari dell'immagine di un soggetto che - dopo averne inizialmente autorizzato l'uso senza alcun limite temporale e dietro pagamento di un corrispettivo - ha successivamente revocato la propria autorizzazione.
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