Responsabilità solidale per i debiti della società scissa

Responsabilità solidale per i debiti della società scissa
Con l’ordinanza n. 36690 del 25 novembre scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.
Il caso in esame

Il Tribunale revocava il decreto con cui ad una società era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di compenso maturato per l’attività professionale svolta da due avvocati professionisti in favore di una società per azioni di cui era stato dichiarato il fallimento. I creditori istanti avevano dedotto che la società ingiunta fosse solidalmente responsabile per i debiti maturati dalla società fallita in quanto società beneficiaria nell’ambito di un’operazione di scissione, invocando quanto disposto dall’art. 2506-quater, comma 3, del codice civile, secondo cui “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Tuttavia, a parere del Tribunale, i creditori istanti non avevano soddisfatto l’onere di dimostrare in giudizio gli elementi costitutivi della responsabilità solidale invocata, nello specifico il limite del valore effettivo del patrimonio netto. Difatti la norma in esame prevede che la responsabilità solidale della società beneficiaria possa operare solamente nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla stessa. Pertanto, l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza di tale presupposto si pone come elemento essenziale della responsabilità solidale invocata. I creditori soccombenti ricorrevano alla Corte di legittimità al fine di vedere cassata l’ordinanza del Tribunale.

La conclusione della Corte

La Corte, ritenendolo fondato, ha accolto il motivo di ricorso dei creditori ricorrenti, i quali hanno dedotto che, trattandosi di una limitazione della responsabilità, l’onere di provare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato grava sulla società beneficiaria della scissione. A parere dei giudici di legittimità, difatti, in caso di scissione “la responsabilità per i debiti della società scissa, in forza degli artt 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del codice civile, si estende in via solidale a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”. E la prova della sussistenza di tale limite e della sua esatta misura, grava, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie. Pertanto la Corte, escludendo l’onere della prova in capo ai creditori ricorrenti, ha cassato l’ordinanza impugnata.

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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