Avv. Flaviano Sanzari
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 39838/16, ha stabilito che il medico del pronto soccorso non è responsabile del decesso del paziente se non è stato informato dagli infermieri circa l’evoluzione del quadro clinico.
Il medico coinvolto nel procedimento in oggetto, in particolare, era stato accusato di omicidio colposo per la morte di una paziente che aveva visitato per primo. Dopo la visita, il medico aveva elaborato una diagnosi d’urgenza – cardiopatia ischemica – ed aveva disposto l’invio della paziente presso il reparto di Medicina.
La Suprema Corte ha confermato l’assoluzione già pronunciata nei gradi di merito, affermando che il medico che accerti l’esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia, ha senz’altro l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi, ovvero, in caso di impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialisti la gravità e l’urgenza del caso. Ha aggiunto, però, che nel caso di specie, al fine di dichiarare la responsabilità del medico di pronto soccorso anche con riguardo alle scelte terapeutiche successive al ricovero in reparto, occorre anche la prova che la continuità assistenziale assicurata dal personale infermieristico del reparto sia stata idonea a rendere edotto il sanitario in merito all’evoluzione del quadro clinico inizialmente riscontrato.
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