Avv. Francesca Frezza
Il Tribunale di Milano con sentenza dell’11 ottobre 2016 n. 2825, nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. attivato da un socio di minoranza di un S.p.A., ha rilevato la responsabilità per mala gestio dell’organo amministrativo ritenendo legittima la revoca degli amministratori per “negligente gestione del capitale umano”.
Il magistrato milanese, nel ritenere legittima la revoca dell’organo amministrativo, ha attribuito particolare rilevanza ad una serie di elementi che hanno evidenziato una negligente condotta dell’organo gestorio tale da determinare una “dispersione del capitale umano” e una “imponente “emorragia” del personale”.
In particolare:
- il numero dei dipendenti era passato da 209 unità presenti nel 2012 a 165 unità nel 2015;
- non si era provveduto a sostituire con altro personale alcune posizioni vacanti, peraltro, strategiche;
- erano state affidate ad un solo dipendente mansioni prima affidate ad un gruppo di persone;
- i dipendenti erano stati assegnati a ruoli incompatibili rispetto alla loro professionalità;
- i rapporti tra azienda e personale erano caratterizzati da un clima di costante tensione;
- il personale lamentava di aver subito in più occasioni demansionamenti, dequalificazioni e addirittura maltrattamenti ed ingiurie;
- il contenzioso lavoristico evidenziava la ricorrenza di controversie riguardanti contestazioni disciplinari irrogate con riferimento ad assenze per malattia;
- i dipendenti erano stati “costretti” a sottoscrivere accordi informali che prevedevano prestazioni di lavoro al di fuori degli orari contrattuali;
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