Responsabilità degli amministratori per ritardato scioglimento della società

Responsabilità degli amministratori per ritardato scioglimento della società
Con la sentenza n. 3302 del 21 dicembre scorso il Tribunale di Firenze ha ribadito che lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c., non è configurabile quando la continuità aziendale appaia recuperabile con scelte organizzative o commerciali e sussista la possibilità di attingere a risorse finanziarie per attuarle.
Il caso in esame

La società a responsabilità limitata in liquidazione, sciolta e dichiarata fallita, proponeva una azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere questi omesso di rilevare tempestivamente la causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale ed avendo quindi proseguito indebitamente l’attività di impresa, tardando la messa in liquidazione della società che versava in condizioni di crisi. Costituitisi i convenuti, chiedevano il rigetto della pretesa attorea, affermando di aver tentato di salvare l’impresa predisponendo altresì un piano di gestione della crisi aziendale.

La conclusione del Tribunale

Il Tribunale non ha ravvisato un obbligo risarcitorio a carico dei convenuti. In primo luogo la società attrice aveva dedotto che gli amministratori non avevano adempiuto all’obbligo di scioglimento della società non per la perdita del capitale, bensì per la perdita di una prospettiva di continuità aziendale, che si sarebbe poi tradotta nell’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. Tuttavia, secondo il giudice di primo grado la società deve essere sciolta qualora non abbia più la “quantità minima di capitale richiesta dalla legge, in relazione alla sua forma giuridica, o se si trova nell’impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il suo scopo”. Pertanto, fino a quando la continuità aziendale è recuperabile, mediante scelte di organizzazione aziendale ovvero commerciale, ed altresì la società può attingere a risorse finanziarie per l’attuazione di tali scelte, non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l’oggetto sociale. E nel caso di specie, la società, sebbene presentasse indici di impresa negativi, aveva la possibilità di ottenere un credito da terzi, dal momento che “disponeva di una azienda, era ancora presente sul mercato ed aveva un capitale proprio”. Pertanto, la società, avendo avuto all’epoca un canale di approvvigionamento finanziario, in aggiunta al capitale proprio, aveva subito, in termini aziendalistici, un forte rischio della perdita di continuità di impresa, ma non vi erano i presupposti per la sussistenza di causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c..

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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