Il Tribunale delle Imprese di Roma, con sentenza n. 9026/16 del 5 maggio 2016, ha condannato il gestore della piattaforma digitale francese "Kewego" a risarcire un noto broadcaster italiano a titolo di "concorso nella violazione dei diritti di sfruttamento economico" dell'operatore televisivo.
I giudici romani hanno riconosciuto che il provider, sia esso qualificabile come hosting passivo o come hosting attivo, dovrà rispondere dell'attività illecita posta in essere dall'utente tutte le volte in cui, opportunamente informato dal titolare dei diritti, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE, ometta di attivarsi immediatamente per impedire il protrarsi dell'attività illecita. Onere di attivazione che si pone in piena sintonia con i principi di diligenza e ragionevolezza che è giusto attendersi da tali operatori (di video-sharing): nel caso in questione la responsabilità del provider è dipesa dal fatto che esso fosse "a conoscenza o poteva essere a conoscenza dell' illiceità commessa dall'utente" e, ciò nonostante, i contenuti contestati siano rimasti accessibili agli utenti per "alcuni mesi". Un ritardo, questo, secondo i giudici, "non giustificabile" considerato che l'attività richiesta ai provider in tali circostanze necessita di "un breve lasso temporale" incompatibile con il protrarsi dell' inerzia riscontrata nel caso di specie.
Quanto deciso con la sentenza in commento trova piena corrispondenza in due recenti decisioni: in un caso, la Cour d' appel de Paris ha condannato i gestori del portale "Dailymotion"per l'omessa rimozione di video estratti da emissioni televisive dell'operatore "TF1" per circa 13 giorni dalla acquisita conoscenza dell'illecito; in un altro caso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo “giudicando su fattispecie avente ad oggetto la violazione di diritti della personalità - ha ritenuto non giustificabile, e quindi fonte di responsabilità per il gestore di un quotidiano on line, la rimozione dei contenuti contestati dopo circa 5 settimane dalla conoscenza dell'illecito.
Avv. Alessandro La Rosa