Requisiti essenziali del contratto a favore di terzo: Cassazione n.15442/2021

Requisiti essenziali del contratto a favore di terzo: Cassazione n.15442/2021
Due sono i requisiti imprescindibili ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 e ss. del codice civile: l'individuazione del soggetto terzo in favore del quale la prestazione deve essere resa (che può anche essere solo la sua mera determinabilità) e l'accettazione da parte sua, anche solo per facta concludentia . Così si è pronunciata la Cassazione con la recente ordinanza n. 15442, pubblicata il 3 giugno scorso.
Il caso in esame

Ricorre per Cassazione il fotografo accreditato di una società, la quale aveva incaricato l'odierna resistente di iniziare una manifestazione, con l'espressa previsione che in capo alla stessa società organizzatrice sarebbero stati imputati tutti i costi relativi all'evento, ivi inclusi quelli concernenti il compenso dell'odierno ricorrente, fotografo accreditato della società incaricante, legato alla stessa da un contratto di esclusiva.

Il ricorrente fotografo lamentava che il giudice di prime cure non avesse riconosciuto la sussistenza del suddetto vincolo negoziale, risultandogli così impossibile legittimare le proprie pretese creditorie relative al mancato compenso a lui dovuto dalla società organizzatrice.

Requisito sottostanti il contratto a favore di terzo

Secondo il giudice di legittimità, ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo sarebbe prima di tutto necessaria l'esistenza, alla base, di un accordo esplicito tra promittente e stipulante, il quale deve avere un interesse all'attribuzione del diritto a favore del terzo. Dopodiché, sarebbe indispensabile altresì la sussistenza di un duplice requisito: da un lato, quello della puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto del contratto, e dall'altro l' accettazione da parte di quest'ultima dell'attribuzione in suo favore.

La Cassazione, attraverso l'ordinanza in esame, puntualizza come non sia necessario che il terzo sia individuato specificamente nell'accordo negoziale, ma sia sufficiente che egli sia determinabile . In riferimento al secondo requisito, essa precisa che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, bensì sia sufficiente che tale adesione risulti per facta concludentia.

La conclusione della corte

Dall'analisi dell'accordo stipulato tra le due società, si evinceva, ad avviso della Suprema Corte, che il negozio de quo, cui parte ricorrente aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso, fosse da intendere quale contratto a favore di terzo.

Pertanto, la richiesta del pagamento del compenso proveniente dal ricorrente avrebbe potuto essere riconosciuta quale adesione implicita al contratto stipulato tra le parti originarie (vale a dire la società incaricante e la società organizzatrice) ed avente effetto a favore del terzo, odierno ricorrente.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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